Art. 40.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
  a)  le  competenze  attribuite  allo  Stato dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
  b) le esposizioni universali;
  c)   il   riconoscimento   della   qualifica  delle  manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
  d)  la  pubblicazione  del  calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
  e)  il  coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di
svolgimento    delle    manifestazioni    fieristiche    di   rilievo
internazionale.
  2.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.