Art. 41.
      Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

  1.  Sono  trasferite  alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in
materia  di  fiere  e  mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
  2.   Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni  le  funzioni
amministrative concernenti:
    a)   il   riconoscimento  della  qualifica  delle  manifestazioni
fieristiche  di  rilevanza  nazionale e regionale nonche' il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
    b)  gli  enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
    c)  la  pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
    d)  le  competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
    e)  la  promozione  dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore  del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
    f)  la  concessione  e  l'erogazione  di  ogni  tipo  di  ausilio
finanziario;
    g)  l'organizzazione,  anche  avvalendosi dell'Istituto nazionale
per  il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica  e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui  all'articolo  35  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
  3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane   anche   attraverso   le   comunita'  montane,  le  funzioni
amministrative  concernenti  il  riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni   fieristiche   di  rilevanza  locale  e  le  relative
autorizzazioni allo svolgimento.
  4.  Le  regioni  assicurano,  mediante  intese  tra loro, sentiti i
comuni  interessati,  il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 1, lettera e).
  5.  Fino  alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui
al  presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).