Art. 41
                  Rappresentanza dei concessionari

  1.  Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o
piu'  dipendenti  che  lo  rappresentano  nel  compimento  degli atti
inerenti   il   servizio   di   riscossione,   dinanzi   al   giudice
dell'esecuzione.
  2.  Nel  procedimento  di  dichiarazione  tardiva di credito di cui
all'articolo  101  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267, il
concessionario  puo'  essere rappresentato dai dipendenti delegati ai
sensi   del  comma  1,  i  quali,  salvo  che  non  debba  procedersi
all'istruzione della causa, possono stare in giudizio personalmente.
 
           Nota all'art. 41:
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 101  del citato regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267:
            "Art.   101 (Dichiarazioni   tardive   di  crediti).    -
          Anche  dopo    il decreto previsto nell'art. 97, fino a che
          non  siano  esaurite  tutte  le  ripartizioni   dell'attivo
          fallimentare,  i creditori  possono chiedere con ricorso al
          giudice delegato l'ammissione al passivo.
            Il giudice  fissa    con  decreto  l'udienza  in  cui  il
          richiedente  e  il  curatore devono comparire davanti a lui
          nonche' il  termine  perentorio  per  la  notificazione  al
          curatore   del     ricorso  e  del  decreto.  Le  parti  si
          sostituiscono   a  norma  dell'art.  98,    terzo    comma.
          Possono intervenire gli altri creditori.
            Se   all'udienza il  curatore  non contesta  l'ammissione
          del  nuovo credito e  il giudice lo ritiene    fondato,  il
          credito  e'    ammesso  con  decreto; altrimenti il giudice
          provvede all'istruzione della causa a norma degli  articoli
          175 e seguenti del codice di procedura civile.
            Il   creditore   sopporta   le   spese   conseguenti   al
          ritardo  della domanda,   salvo   che   il   ritardo    sia
          dipeso  da  causa  a  lui  non imputabile".