Art. 42.
                     Ufficiali della riscossione

  1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario
fra  le  persone  la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e'
stata  conseguita  con  le  modalita' previste dalla legge 11 gennaio
1951,  n.  56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui
all'articolo  31  della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei
criteri  ivi  indicati,  sono  individuati  gli  organi competenti al
procedimento  e  stabilite  le  regole  di svolgimento degli esami di
abilitazione.
  2.  La  nomina  puo'  essere  revocata  dal  concessionario in ogni
momento.   Il  concessionario  comunica  la  nomina  alla  competente
direzione  regionale  delle  entrate  e  consegna  l'atto  di  nomina
all'ufficiale,  che,  nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad
esibirlo quando ne e' richiesto.
  3.  Gli  ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
delle  loro  funzioni  dal  prefetto  della  provincia nella quale e'
compreso  il  comune  in cui ha la sede principale il concessionario,
che  appone  il  proprio  visto sull'atto di nomina sempre che non vi
siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni
momento  dal  prefetto  anche su segnalazione dell'ufficio competente
del Ministero delle finanze.
  4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e'
comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.
 
           Note all'art. 42:
            -  La   legge 11 gennaio  1951, n.  56, reca: "Norme  per
          l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    31  della  legge  8
          maggio  1998, n.  146 (Disposizioni  per la semplificazione
          e  la razionalizzazione del sistema  tributario   e     per
          il     funzionamento     dell'Amministrazione  finanziaria,
          nonche' disposizioni varie di carattere finanziario):
            "Art. 31  (Disposizioni in   materia di   idoneita'  alle
          funzioni di ufficiale esattoriale).  - 1.  Con regolamento,
          da emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi  dalla data  di entrata
          in    vigore  della    presente  legge,   sono dettate   le
          modalita'  per  il conseguimento   della   idoneita'   alle
          funzioni  di  ufficiale  esattoriale    in  sostituzione di
          quelle previste dalla legge  11 gennaio  1951, n. 56,   con
          l'osservanza  dei seguenti criteri:
            a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
            b) individuazione di requisiti  soggettivi e oggettivi di
          selezione  effettivamente    qualificanti,  rispetto   alle
          funzioni  da esercitare, con esclusione  di  ogni  aggravio
          non funzionale;
            c)   articolazione della  selezione  in forma  decentrata
          a  livello territoriale".
            -  Si  riporta il  testo dell'art.  11 del  regio decreto
          18 giugno 1931, n.   773 (Approvazione  del    testo  unico
          delle leggi  di pubblica sicurezza):
            Art.    11 (art.  10 T.U.  1926). -  Salve le  condizioni
          particolari stabilite dalla legge nei  singoli    casi,  le
          autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
            1)    a    chi  ha    riportato   una   condanna   a pena
          restrittiva  della liberta' personale superiore a tre  anni
          per   delitto   non   colposo   e   non   ha   ottenuto  la
          riabilitazione;
            2)  a chi  e' sottoposto  all'ammonizione o  a misura  di
          sicurezza  personale  o  e'  stato  dichiarato  delinquente
          abituale, professionale o per tendenza.
            Le   autorizzazioni   di  polizia  possono essere  negate
          a   chi   ha riportato condanna  per    delitti  contro  la
          personalita'    dello  Stato o contro   l'ordine  pubblico,
          ovvero   per delitti   contro   le   persone  commessi  con
          violenza,  o  per   furto, rapina, estorsione, sequestro di
          persona  a  scopo  di  rapina  o di   estorsione,   o   per
          violenza   o resistenza  all'autorita', e  a chi  non  puo'
          provare  la sua  buona condotta.
            Le   autorizzazioni   devono   essere  revocate    quando
          nella   persona autorizzata vengono  a mancare,  in tutto o
          in parte,  le condizioni alle  quali  sono  subordinate,  e
          possono   essere    revocate    quando  sopraggiungono    o
          vengono   a  risultare  circostanze  che  avrebbero imposto
          o consentito il diniego dell'autorizzazione".