Art. 43.
              Funzioni degli ufficiali della riscossione
  1.  L'ufficiale  della riscossione  esercita  le  sue funzioni  nei
comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in
rapporto di lavoro  subordinato con il concessionario  stesso e sotto
la  sua sorveglianza;  l'ufficiale della  riscossione non  puo' farsi
rappresentare ne' sostituire.