Art. 43. Funzioni degli ufficiali della riscossione 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.