Art. 44. Registro cronologico e bollettario 1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate. 3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario. 4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.