Art. 44.
                  Registro cronologico e bollettario
  1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti
gli  atti ed  i  processi verbali,  numerandoli progressivamente,  in
apposito  registro   conforme  al   modello  approvato   con  decreto
ministeriale, da  tenersi con le  forme e con le  modalita' stabilite
per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
  2.  Il  registro,  prima  di  essere  messo  in  uso,  e'  numerato
progressivamente  in  ogni  pagina dall'ufficio  individuato  in  via
generale,  per  ciascun  ambito,  con  decreto  del  Ministero  delle
finanze,  da notificare  al concessionario.  Il predetto  registro e'
vidimato non oltre il 15 gennaio  di ogni anno. I registri esauriti e
quelli degli ufficiali cessati  dalla carica devono essere consegnati
entro  dieci  giorni  a  cura del  concessionario  all'ufficio  delle
entrate.
  3.  L'ufficiale della  riscossione,  per  ogni pagamento  ricevuto,
rilascia quietanza da apposito bollettario  e ne comunica gli estremi
al concessionario.
  4. Il  decreto di  cui al comma  1, nello stabilire  le forme  e le
modalita' di tenuta dei registri,  tiene adeguato conto dei progressi
tecnologici  delle  attivita'  informatiche  e  telematiche  e  della
possibilita'  di   prevedere  forme  di   documentazione  informatica
equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.