Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorita' perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanita', del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.
Nota all'art. 27: - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 23.