Art. 27
             (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. E' istituito il ministero delle attivita' produttive.
  2.  Al  ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo  Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio,
fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei
prodotti  agricoli,  turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere,  acque  minerali  e  termali,  politiche per i consumatori,
commercio   con   l'estero   e   internazionalizzazione  del  sistema
produttivo,    poste,    telecomunicazioni,    editoria,   produzioni
multimediali,   informatica,  telematica,  radiodiffusione  sonora  e
televisiva,   tecnologie   innovative   applicate  al  settore  delle
comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.
  3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le
funzioni    del    ministero    dell'industria    del   commercio   e
dell'artigianato,  del  ministero  del  commercio  con  l'estero, del
ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito
presso  la  presidenza  del  consiglio  dei  ministri, fatte salve le
risorse  e  il personale che siano attribuiti con il presente decreto
legislativo   ad   altri   ministeri,  agenzie  o  autorita'  perche'
concernenti  funzioni  specificamente  assegnate  ad essi, e fatte in
ogni  caso  salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2,  e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n.59, le
funzioni  conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.
  4.  Spettano  inoltre  al  ministero  delle attivita' produttive le
risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, del ministero della sanita', del ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni
assegnate  al  ministero  delle  attivita'  produttive  dal  presente
decreto legislativo.
  5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.
 
          Nota all'art. 27:
            - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3,  comma  1,
          della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 23.