Art. 29 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Il ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.