Art. 29
                            (Ordinamento)

  1.  Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non  puo'  essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.
  2.  Il  ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici
territoriali   del   governo,   nonche',   sulla   base  di  apposita
convenzione,  degli  uffici  delle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.