Art. 30
            (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)

  1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza
delle  assicurazioni  private  e  di  interesse pubblico, attualmente
esercitate    dal   ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   sono  trasferite  al  ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le
risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.