Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici) 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti. 3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale. 4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. 5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.