Art. 31
          (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)

  1.  E'  istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
  2.  Spettano  all'agenzia  le  competenze  inerenti ai controlli di
conformita'  delle  macchine,  degli  impianti  e  dei prodotti nelle
materie  di  spettanza  del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  degli  enti  pubblici  da esso vigilati. Spetta,
inoltre,  all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e
dei prodotti.
  3.  Spetta  inoltre  all'agenzia la predisposizione delle normative
tecniche  e  degli  standard per la certificazione dei prodotti nelle
materie  indicate  al  comma  2,  ai  fini  della  loro  approvazione
ministeriale.
  4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
    a)  rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici;
    b)  determinare  requisiti tecnici di apparecchiature e procedure
di  omologazione;  accreditare  i laboratori di prova e rilasciare le
autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzioni.
  5.  Nell'esercizio  delle  funzioni a livello periferico, l'agenzia
puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed avvalersi, oltre che
degli  uffici  territoriali  di governo di cui all'articolo 11, degli
uffici   delle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
  6.  Sono  soppresse  le  strutture del ministero dell'industria del
commercio  e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che
svolgono  le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo personale e
le relative risorse sono assegnati all'agenzia.