Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale) 1. E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale. 3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Nota all'art. 32: - Si trascrive in testo dell'art. 71 del regio decreto n. 1127 del 1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali): "Art. 71. Le decisioni sui ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una Commissione composta di un Presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle Universita' o degli istituti superiori dello Stato. I membri della Commissione e il Presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal Presidente tra i professori delle regie Universita' o dei regi Istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il Direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo. La Commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".