Art. 32
               (Agenzia per la proprieta' industriale)

  1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la proprieta' industriale, nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
  2.  L'agenzia  svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale
dei  brevetti  per  invenzioni,  modelli  e  marchi,  ai  sensi delle
disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale.
  3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla
commissione  ricorsi  prevista  dall'articolo 71 del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni a livello periferico, l'agenzia
puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed avvalersi, oltre che
degli  uffici  territoriali  di governo di cui all'articolo 11, degli
uffici   delle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
  5.  Sono  soppresse  le strutture del ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  che  svolgono  le attivita' demandate
all'agenzia;  il  relativo  personale  e  le  relative  risorse  sono
assegnate all'agenzia.
 
          Nota all'art. 32:
            - Si trascrive in testo dell'art. 71 del regio decreto n.
          1127 del 1939  (Testo  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di brevetti per invenzioni industriali):
            "Art.  71.  Le  decisioni  sui ammessi da questo decreto,
          contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale  dei  brevetti
          per  invenzioni,  modelli  e  marchi,  sono deferite ad una
          Commissione composta di un Presidente e di quattro  membri,
          scelti  fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
          Consigliere di appello, sentito il Ministero  di  grazia  e
          giustizia,  o  fra i professori di materie giuridiche delle
          Universita' o  degli  istituti  superiori  dello  Stato.  I
          membri  della  Commissione  e  il  Presidente  di essa sono
          nominati con  decreto  del  Ministro  per  le  corporazioni
          durano  in  carica  due  anni  e  sono rieleggibili.   Alla
          Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal
          Presidente tra i professori delle regie Universita'  o  dei
          regi  Istituti superiori, per riferire su singole questioni
          ad essa sottoposte.   I tecnici aggregati  non  hanno  voto
          deliberativo.
            Il  Direttore  dell'Ufficio  fa  parte  della Commissione
          senza voto deliberativo.
            La Commissione anzidetta ha altresi' funzione  consultiva
          del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti
          d'invenzione.
            I  compensi per i componenti la commissione, i componenti
          la segreteria della commissione ed i tecnici che  dovessero
          essere  aggregati  alla commissione per riferire su singole
          questioni, sono determinati ogni due anni con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del tesoro".