Art. 18

  1. La formazione di medico chirurgo comprende:
   a)  adeguate  conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte
medica,  nonche'  una  buona  comprensione  dei  metodi  scientifici,
compresi  i  principi relativi alla misura delle funzioni biologiche,
alla  valutazione  di  fatti stabiliti scientificamente e all'analisi
dei dati;
   b)  adeguate  conoscenze  della  struttura,  delle  funzioni e del
comportamento  degli  esseri umani, in buona salute e malati, nonche'
dei  rapporti  tra  l'ambiente  fisico  e sociale dell'uomo ed il suo
stato di salute;
   c)  adeguate  conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche
atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie
mentali  e  fisiche,  dei  tre  aspetti  della medicina: prevenzione,
diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
   d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo
in ospedale.
  2.  La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo
di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento
teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo
di una universita'.