Art. 19.

  1.  Resta  impregiudicata,  per  il  Ministero  della  sanita',  la
facolta' di consentire sul territorio italiano e secondo le normative
vigenti,  l'accesso  all'attivita'  di  medico chirurgo e il relativo
esercizio  ai  titolari  di  diplomi, certificati e altri titoli, non
conseguiti in uno Stato membro.