Art. 94.
                    Reiterazione delle violazioni

    1.  Dopo  l'articolo  8  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 e'
inserito il seguente:
    "Art.  8-bis  (Reiterazione  delle  violazioni).  -  Salvo quanto
previsto  da  speciali  disposizioni  di  legge,  si  ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa,  accertata  con  provvedimento  esecutivo,  lo stesso
soggetto  commette  un'altra  violazione  della  stessa indole. Si ha
reiterazione   anche  quando  piu'  violazioni  della  stessa  indole
commesse  nel  quinquennio  sono  accertate  con  unico provvedimento
esecutivo.
    Si  considerano  della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione  e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti  che  le  costituiscono  o  per  le  modalita'  della condotta,
presentano  una  sostanziale  omogeneita'  o  caratteri  fondamentali
comuni.
    La   reiterazione   e'   specifica  se  e'  violata  la  medesima
disposizione.
    Le  violazioni  amministrative  successive  alla  prima  non sono
valutate,  ai  fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
    La  reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
    Gli  effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino   a   quando   il   provvedimento   che  accerta  la  violazione
precedentemente  commessa  sia divenuto definitivo. La sospensione e'
disposta  dall'autorita'  amministrativa  competente,  o  in  caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
    Gli  effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso,
se   il   provvedimento  che  accerta  la  precedente  violazione  e'
annullato.".