Art. 95. Principio di specialita' 1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' sostituito dal seguente: "Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".