Art. 95.
                      Principio di specialita'

    1.  Il  terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e' sostituito dal seguente:
    "Ai  fatti  puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile
1962,   n.  283,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si
applicano  soltanto  le  disposizioni  penali,  anche  quando i fatti
stessi   sono   puniti   con   sanzioni  amministrative  previste  da
disposizioni  speciali  in  materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.".