Art. 97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione 1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"; b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".