Art. 97.
                Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

    1.  L'articolo  22  della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi'
modificato:
      a) nel  primo  comma le parole "davanti al giudice del luogo in
cui  e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti:
"davanti  al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione
individuato a norma dell'articolo 22-bis";
      b) nel  quarto  e  nel  settimo  comma  la  parola "pretore" e'
sostituita dalla parola "giudice".