Art. 98.
Competenza per il giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione
1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e'
inserito il seguente:
"Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo
22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,
della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di societa' e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da
diverse disposizioni di legge.".