Art. 98.
              Competenza per il giudizio di opposizione
                      all'ordinanza-ingiunzione

    1.  Dopo  l'articolo  22  della legge 24 novembre 1981, n. 689 e'
inserito il seguente:
    "Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo
22 si propone davanti al giudice di pace.
    L'opposizione  si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e'  stata  applicata  per  una violazione concernente disposizioni in
materia:
      a) di  tutela  del  lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
      b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
      c) urbanistica ed edilizia;
      d) di  tutela  dell'ambiente  dall'inquinamento,  della  flora,
della fauna e delle aree protette;
      e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
      f) di societa' e di intermediari finanziari;
      g) tributaria e valutaria.
    L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
      a) se  per  la  violazione  e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a lire trenta milioni;
      b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
      c) quando  e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella  pecuniaria,  sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per  le  violazioni  previste  dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736,  dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285.     Restano salve le competenze stabilite da
diverse disposizioni di legge.".