Art. 99.
                       Giudizio di opposizione

    1.  L'articolo  23  della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi'
                             modificato:
      a) la  parola  "pretore"  e' sostituita, ovunque compaia, dalla
parola "giudice";
      b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Tra  il  giorno  della notificazione e l'udienza di comparizione
devono  intercorrere  i  termini  previsti  dall'articolo 163-bis del
codice di procedura civile.";
      c) nell'undicesimo  comma  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:  "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non
si  applica  l'articolo  113,  secondo comma, del codice di procedura
civile.".