Art. 99. Giudizio di opposizione 1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile."; c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".