Art. 22.


                  Disposizioni in materia di pesca
        (( e di garanzie a favore di cooperative agricole ))


  1.  All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole:  «fino  al  31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
  2.  Nel  decreto-legge  3  novembre  2008,  n. 171, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero  3)  della  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
  ((  2-bis.  All'articolo  126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Resta  salvo  il  diritto  dello  Stato di ripetere quanto
corrisposto  a  seguito  dell'intervento,  nei confronti dei soci che
abbiano  comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che
in  ogni  caso  non  abbiano  titolo  a  beneficiare dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 2 della
          legge  21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e
          di  acquacoltura),  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al
          comma  3,  per  il  ritiro delle autorizzazioni per ciascun
          compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione
          della  presente legge, non puo' essere aumentato fino al 31
          dicembre 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          3 e 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n.
          16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1996, n. 107.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto-legge  3  novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
          il   rilancio   competitivo  del  settore  agroalimentare),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          2008, n. 205, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  All'art.  1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  il  comma  1088  e' sostituito dal seguente: «1088.
          Alle  imprese  che producono prodotti di cui all'Allegato I
          del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea e alle
          piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE)
          n.  800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto 2008, che
          producono   prodotti   agroalimentari  non  ricompresi  nel
          predetto   Allegato   I,   anche  se  costituite  in  forma
          cooperativa  o  riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di
          tutela  riconosciuti  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24
          aprile   1998,   n.  128,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'art.  19  della  legge  10  febbraio  1992, n. 164, e'
          riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090
          per  gli  anni  2008  e  2009,  un credito di imposta nella
          misura  del  50  per cento del valore degli investimenti in
          attivita'  dirette  in  altri  Stati  membri  o Paesi terzi
          intese  ad  indurre gli operatori economici o i consumatori
          all'acquisto   di   un   determinato  prodotto  agricolo  o
          agroalimentare  di  qualita',  ai  sensi  dell'art.  32 del
          regolamento   (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
          settembre  2005,  anche  se  non  compreso nell'Allegato I,
          purche'  non  rivolto  al  singolo  marchio  commerciale  o
          riferito  direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto
          alla  media  degli analoghi investimenti realizzati nei tre
          periodi di imposta precedenti»;
              b)  il  comma  1089  e' sostituito dal seguente: «1089.
          Alle  imprese  diverse dalle piccole e medie imprese di cui
          al  comma  1088  che  producono prodotti agroalimentari non
          ricompresi  nell'Allegato  I  del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea,  il  credito  di  imposta  previsto dal
          medesimo  comma  1088  e'  riconosciuto  nei  limiti  delle
          risorse  di  cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento
          (CE)  n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
          relativo  all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
          trattato  agli  aiuti  di  importanza  minore (de minimis),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
          379 del 28 dicembre 2006»;
              c)   al   comma   1090   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
               1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
               2) il terzo periodo e' soppresso;
               3) (Soppresso).».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 126 della gia' citata
          legge n. 388 del 2000, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 126 (Garanzie a favore di cooperative agricole). -
          1.  A  titolo  di  riconoscimento  di somme gia' maturate e
          dovute per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          autorizzata  la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001,
          fermo  restando  lo  stanziamento finanziario gia' previsto
          dal citato art. 1, comma 1-bis.
             2.  Il  pagamento  da  parte  dello Stato delle garanzie
          ammesse  per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          effettuato  secondo  l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di
          cui  al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero
          delle  risorse  agricole, alimentari e forestali pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
          del  2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
          decreto  ministeriale  2 febbraio 1994, del Ministero delle
          risorse  agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del 17 febbraio 1994, salve le
          successive  modifiche  conseguenti a pronunce definitive in
          sede amministrativa o giurisdizionale.
             3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma
          1-bis,   del   decreto-legge   20   maggio  1993,  n.  149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  237,  nei  confronti di soci, come individuati ai sensi
          del  comma  2 del presente articolo, che abbiano rilasciato
          garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
          stessa  cooperativa,  determina  la  liberazione di tutti i
          soci garanti.
             3-bis.  Resta  salvo  il diritto dello Stato di ripetere
          quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti
          dei  soci  che abbiano comunque contribuito alla insolvenza
          della  cooperativa  o che in ogni caso non abbiano titolo a
          beneficiare  dell'intervento,  subentrando  nelle  relative
          garanzie.
             4.   Le  procedure  esecutive  nei  confronti  dei  soci
          garanti,  inseriti  nell'elenco  di  cui  al  comma  2, per
          l'escussione   delle   garanzie   sono  sospese  sino  alla
          comunicazione  da  parte dell'amministrazione della messa a
          disposizione della somma spettante.
             5.  Subordinatamente  alle  cooperative ammesse a godere
          dei   benefici  previsti  dall'art.  1,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
          essere   ammessi   a   godere   degli  stessi  benefici  le
          cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del
          19  luglio  1993 si trovavano nelle condizioni previste dal
          suddetto  articolo,  che abbiano presentato domanda entro i
          termini  previsti  dalla  citata  legge,  per  i  quali sia
          intervenuta,  almeno  in primo grado, la pronuncia da parte
          del  tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
          si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive
          nei  confronti  dei  soci  garanti  per  l'escussione delle
          garanzie  sono  sospese  sino  alla  comunicazione da parte
          dell'amministrazione della messa a disposizione della somma
          spettante.».