Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca
(( e di garanzie a favore di cooperative agricole ))
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
(( 2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto
corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che
abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che
in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della
legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e
di acquacoltura), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al
comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun
compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione
della presente legge, non puo' essere aumentato fino al 31
dicembre 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi
3 e 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n.
16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1996, n. 107.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: «1088.
Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle
piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel
predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e
dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e'
riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090
per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella
misura del 50 per cento del valore degli investimenti in
attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi
intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori
all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o
agroalimentare di qualita', ai sensi dell'art. 32 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I,
purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o
riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto
alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: «1089.
Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui
al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non
ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal
medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle
risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
379 del 28 dicembre 2006»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) (Soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 126 della gia' citata
legge n. 388 del 2000, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 126 (Garanzie a favore di cooperative agricole). -
1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e
dovute per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001,
fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto
dal citato art. 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie
ammesse per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di
cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato
nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto ministeriale 2 febbraio 1994, del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le
successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in
sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma
1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato
garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i
soci garanti.
3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere
quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti
dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza
della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a
beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative
garanzie.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per
l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla
comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a
disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono
essere ammessi a godere degli stessi benefici le
cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del
19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal
suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i
termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte
del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che
si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive
nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte
dell'amministrazione della messa a disposizione della somma
spettante.».