Art. 23.
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
(( 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni.
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2009».
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1,
comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008
per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi
alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e
Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei
successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione
dell'acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse
disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti
finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o
siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare
l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire
all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento
dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del
quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'art. 2135 del
codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994) convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1.
Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme
del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera'
la denominazione di «catasto dei fabbricati».
L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla
individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura
che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto.
Si provvede anche mediante ricognizione generale del
territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova
cartografia a grande scala devono risultare conformi alle
specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i
termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal
presente art., salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o
di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di
cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) (abrogato);
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza
far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.
Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la
disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non
possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135
del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri
diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i
requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta
l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu'
unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei
medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale e' definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere
comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come
modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 , e il termine di cui all'art. 52, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 (52). Le
stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano
anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello
abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di
cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di eventuali
tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso
prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio
1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le
altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto,
ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
modalita' previste dalle norme di attuazione dell'art. 2,
commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. (abrogato);
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4,
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane,
previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria sono determinate con
riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
delle finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le
modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle
banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del
codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la
trascrizione di atti tra vivi contenenti dati
identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, non conformi a quelli
acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti
stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati
catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
nelle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e
1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che,
a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di
cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione
e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento
del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e
possono fornire direttamente agli interessati i servizi di
consultazione e certificazione delle informazioni acquisite
al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20
per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo
dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda
necessario richiedere che negli atti soggetti a
trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati
ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro
conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi
regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i
privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15 .
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, e' destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati nel primo
periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale
comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono
stabilite le modalita' di individuazione, riparto e
versamento della quota di gettito sopra indicata da parte
dei concessionari della riscossione.».
- Si riporta il testo del comma 126 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli
imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli
istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13
dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori
medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i
concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi
della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile
1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le
proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro
il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data
sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di
riscossione e recupero, nonche' le esecuzioni forzose
relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge.».
- La Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
303, S.O.