Art. 23.


Disposizioni  relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
  trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

  1.  All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
  ((  1-bis.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
della  legge  27  luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel  senso  che  non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,
anche  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni.
  1-ter.  All'articolo  2, comma 126, secondo periodo, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2009».
  1-quater.   Gli   stanziamenti  di  parte  corrente  relativi  alle
autorizzazioni  di spesa come determinate dalla Tabella C della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «6.  Il  termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1,
          comma  1055,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e
          successive  modificazioni,  e'  differito al 30 aprile 2008
          per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
          conto  della  rideterminazione  delle tariffe da applicarsi
          alla  fornitura  dell'acqua  destinata  ai  diversi usi, ad
          opera   del   Comitato  di  cui  all'accordo  di  programma
          sottoscritto  il  5  agosto  1999  dalle  regioni  Puglia e
          Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
          suddetto,  vi  provvede  il  Commissario  straordinario nei
          successivi  quindici  giorni.  Il  Commissario  e' altresi'
          autorizzato  a  prorogare  i  contratti  in  essere  per la
          gestione  degli  impianti per l'accumulo e la distribuzione
          dell'acqua  fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse
          disponibili   dell'ente.   Il   Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali  entro il 30 aprile 2008
          effettua   la  ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti
          finanziati,  le  cui opere irrigue siano state realizzate o
          siano  in  corso  di collaudo finale, al fine di verificare
          l'ammontare  degli  interessi attivi maturati non necessari
          per  il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
          versato   alle  entrate  diverse  dello  Stato  per  essere
          riassegnato   al   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  che e' autorizzato ad attribuire
          all'Ente  un  contributo  straordinario,  nell'ambito delle
          suddette  disponibilita',  per  concorrere  al  risanamento
          dello  stesso,  facendo  salvo  quanto  necessario  per  il
          risanamento  per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
          della  medesima legge, in relazione agli interessi maturati
          sulle  opere  realizzate  dallo  stesso, in conseguenza del
          quale  il  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali,  entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
          regioni  Umbria  e  Toscana,  un decreto avente finalita' e
          caratteristiche  analoghe  a quelle di cui al terzo periodo
          del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  27  luglio  2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente):
             «2.   L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria   puo'   essere   disposta   soltanto   in  casi
          eccezionali  e  con legge ordinaria, qualificando come tali
          le disposizioni di interpretazione autentica.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504 (Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             «1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
              a)  per  fabbricato  si  intende  l'unita'  immobiliare
          iscritta  o  che  deve essere iscritta nel catasto edilizio
          urbano,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato
          l'area   occupata   dalla   costruzione  e  quella  che  ne
          costituisce  pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
          e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
          dei  lavori  di  costruzione  ovvero, se antecedente, dalla
          data in cui e' comunque utilizzato;
              b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
          a  scopo  edificatorio  in  base agli strumenti urbanistici
          generali  o  attuativi  ovvero  in  base  alle possibilita'
          effettive  di  edificazione  determinate  secondo i criteri
          previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
          pubblica   utilita'.   Sono   considerati,   tuttavia,  non
          fabbricabili  i  terreni  posseduti e condotti dai soggetti
          indicati  nel  comma  1  dell'art.  9,  sui  quali persiste
          l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale  mediante l'esercizio
          di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del fondo, alla
          silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed  all'allevamento  di
          animali.  Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
          se  un'area  sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
          base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
              c)  per  terreno agricolo si intende il terreno adibito
          all'esercizio  delle  attivita' indicate nell'art. 2135 del
          codice civile.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 30
          dicembre  1993,  n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
          finanza   pubblica   per   l'anno   1994)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994, n. 133, e
          successive modificazioni:
             «Art.  9  (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1.
          Al  fine  di  realizzare un inventario completo ed uniforme
          del   patrimonio   edilizio,  il  Ministero  delle  finanze
          provvede  al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
          fabbricati  rurali  e alla loro iscrizione, mantenendo tale
          qualificazione,  nel catasto edilizio urbano, che assumera'
          la    denominazione    di    «catasto    dei   fabbricati».
          L'amministrazione   finanziaria   provvede   inoltre   alla
          individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura
          che  non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto.
          Si   provvede  anche  mediante  ricognizione  generale  del
          territorio  basata  su  informazioni  derivanti  da rilievi
          aerofotografici.
             2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova
          cartografia  a  grande scala devono risultare conformi alle
          specifiche  tecniche  di  base,  stabilite  con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai
          sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
          lo  stesso  decreto  sono, altresi', determinati i modi e i
          termini  di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal
          presente art., salvo quanto stabilito dal comma 12.
             3.  Ai  fini  del  riconoscimento  della ruralita' degli
          immobili  agli  effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
          fabbricati   destinati   ad   edilizia   abitativa   devono
          soddisfare le seguenti condizioni:
              a)   il   fabbricato   deve   essere  utilizzato  quale
          abitazione:
               1)  dal  soggetto titolare del diritto di proprieta' o
          di  altro  diritto  reale sul terreno per esigenze connesse
          all'attivita' agricola svolta;
               2)  dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
          che  con  altro  titolo  idoneo  conduce  il  terreno a cui
          l'immobile e' asservito;
               3)  dai  familiari conviventi a carico dei soggetti di
          cui  ai  numeri  1)  e  2)  risultanti dalle certificazioni
          anagrafiche;  da  coadiuvanti  iscritti  come  tali  a fini
          previdenziali;
               4)  da  soggetti titolari di trattamenti pensionistici
          corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
               5)  da  uno  dei  soci o amministratori delle societa'
          agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
          2004,  n.  99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
          professionale;
              a-bis)  i  soggetti  di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
          lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
          di  imprenditore  agricolo  ed essere iscritti nel registro
          delle  imprese  di  cui  all'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580;
              b) (abrogato);
              c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
          superficie  non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
          censito  al  catasto  terreni  con  attribuzione di reddito
          agrario.   Qualora  sul  terreno  siano  praticate  colture
          specializzate  in  serra o la funghicoltura o altra coltura
          intensiva,   ovvero   il   terreno  e'  ubicato  in  comune
          considerato  montano  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della
          legge  31  gennaio  1994,  n.  97, il suddetto limite viene
          ridotto a 3.000 metri quadrati;
              d)  il volume di affari derivante da attivita' agricole
          del  soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
          alla  meta'  del suo reddito complessivo, determinato senza
          far   confluire   in   esso   i  trattamenti  pensionistici
          corrisposti  a  seguito di attivita' svolta in agricoltura.
          Se  il  terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
          sensi  della  citata  legge  n.  97  del 1994, il volume di
          affari  derivante  da  attivita'  agricole del soggetto che
          conduce  il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
          suo    reddito    complessivo,   determinato   secondo   la
          disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
          soggetti  che  non  presentano  la  dichiarazione  ai  fini
          dell'IVA  si  presume  pari  al limite massimo previsto per
          l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
              e)   i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno  le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti   alle   categorie   A/1  ed  A/8,  ovvero  le
          caratteristiche  di lusso previste dal decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
          dell'art.  13, legge  2  luglio  1949, n. 408, e pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218 del 27 agosto 1969, non
          possono comunque essere riconosciuti rurali.
             3-bis.  Ai  fini  fiscali deve riconoscersi carattere di
          ruralita'  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo
          svolgimento  dell'attivita'  agricola  di cui all'art. 2135
          del codice civile e in particolare destinate:
              a) alla protezione delle piante;
              b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
              c)   alla   custodia  delle  macchine  agricole,  degli
          attrezzi  e  delle  scorte occorrenti per la coltivazione e
          l'allevamento;
              d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
              e)  all'agriturismo,  in  conformita' a quanto previsto
          dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
              f)  ad  abitazione  dei  dipendenti esercenti attivita'
          agricole  nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a tempo
          determinato  per  un  numero  annuo  di giornate lavorative
          superiore  a  cento,  assunti in conformita' alla normativa
          vigente in materia di collocamento;
              g)  alle  persone  addette all'attivita' di alpeggio in
          zona di montagna;
              h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
              i)  alla  manipolazione, trasformazione, conservazione,
          valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
          anche  se  effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228;
              l)   all'esercizio   dell'attivita'  agricola  in  maso
          chiuso.
             3-ter.  Le  porzioni  di immobili di cui al comma 3-bis,
          destinate   ad   abitazione,   sono   censite  in  catasto,
          autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
             4.  Fermi  restando i requisiti previsti dal comma 3, si
          considera  rurale  anche  il fabbricato che non insiste sui
          terreni  cui  l'immobile  e'  asservito,  purche'  entrambi
          risultino   ubicati   nello   stesso  comune  o  in  comuni
          confinanti.
             5.  Nel  caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
          congiuntamente  da  piu'  proprietari  o  titolari di altri
          diritti  reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
          che  conducono  il  fondo sulla base di un titolo idoneo, i
          requisiti  devono  sussistere in capo ad almeno uno di tali
          soggetti.   Qualora   sul   terreno  sul  quale  e'  svolta
          l'attivita'  agricola  insistano piu' unita' immobiliari ad
          uso  abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono essere
          soddisfatti  distintamente.  Nel  caso  di utilizzo di piu'
          unita'  ad  uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
          nucleo   familiare,  il  riconoscimento  di  ruralita'  dei
          medesimi   e'  subordinato,  oltre  che  all'esistenza  dei
          requisiti  indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
          cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
          un  abitante  e  di  un  vano catastale, o, comunque, di 20
          metri  quadrati  per ogni altro abitante oltre il primo. La
          consistenza  catastale  e'  definita  in  base  ai  criteri
          vigenti per il catasto dei fabbricati.
             6.   Non   si   considerano  produttive  di  reddito  di
          fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
          soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
          c),  d)  ed  e).  Lo  stato  di  non  utilizzo  deve essere
          comprovato   da   apposita   autocertificazione  con  firma
          autenticata,  attestante  l'assenza  di  allacciamento alle
          reti   dei   servizi   pubblici   dell'energia   elettrica,
          dell'acqua e del gas.
             7.  I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
          in  atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  sono  registrati  entro  il  30 aprile 1994. Tale
          registrazione e' esente dall'imposta di registro.
             8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo,
          del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, come
          modificato  dall'art.  70, comma 4, della legge 30 dicembre
          1991,  n.  413  ,  e il termine di cui all'art. 52, secondo
          comma,  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive
          modificazioni,  sono prorogati al 31 dicembre 1995 (52). Le
          stesse  disposizioni  ed  il  predetto termine si applicano
          anche  ai  fabbricati  destinati  ad  uso diverso da quello
          abitativo,  che  non presentano i requisiti di ruralita' di
          cui al comma 3.
             9.  Per  le  variazioni  nell'iscrizione  catastale  dei
          fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
          di  ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
          alla  riscossione  del  contributo di cui all'art. 11 della
          legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di eventuali
          tributi  attinenti  al fabbricato ovvero al reddito da esso
          prodotto  per  i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio
          1993  per  le  imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le
          altre  imposte  e  tasse  e  per  l'imposta  comunale sugli
          immobili,  purche'  detti  immobili  siano  stati  oggetto,
          ricorrendone   i   presupposti,  di  istanza  di  sanatoria
          edilizia,  quali  fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
          previsti  dalla  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e vengano
          dichiarati  al  catasto  entro  il 31 dicembre 1995, con le
          modalita'  previste  dalle norme di attuazione dell'art. 2,
          commi   1-quinquies  ed  1-septies,  del  decreto-legge  23
          gennaio  1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75.
             10. (abrogato);
             11.   Per  l'espletamento  e  la  semplificazione  delle
          operazioni  di  revisione  generale di classamento previste
          dall'art.  2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
          applicare  le  modalita' previste dal comma 22 dell'art. 4,
          D.L.   19   dicembre   1984,   n.  853  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985, n. 17. Le
          revisioni  del classamento delle unita' immobiliari urbane,
          previste  dal  citato  comma,  vengono effettuate anche per
          porzioni  del  territorio  comunale.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio  1997  le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
          urbane   a  destinazione  ordinaria  sono  determinate  con
          riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
          suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
          delle  finanze  previsto  dall'art. 2, comma 1, del D.L. 23
          gennaio  1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla
          L. 24 marzo 1993, n. 75.
             12.  Al  fine di consentire il decentramento dei servizi
          catastali  ed  ipotecari,  la  completa  automazione  delle
          procedure  di aggiornamento degli archivi catastali e delle
          conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
          ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
          di    collegamento   con   interscambio   informativo   tra
          l'amministrazione  finanziaria, i comuni e gli esercenti la
          professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
          da  emanarsi  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,   n.   400   ,   entro  centottanta  giorni,  sentiti
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani  ed  il
          Consiglio   nazionale  del  notariato,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  attuazione,  accesso  ed  adeguamento  delle
          banche  dati  degli  uffici  del Ministero delle finanze da
          parte  dei  soggetti  sopra  indicati.  Il regolamento deve
          prevedere  che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
          con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          conservatore  puo'  rifiutare,  ai sensi dell'art. 2674 del
          codice  civile,  di ricevere note e titoli e di eseguire la
          trascrizione    di    atti   tra   vivi   contenenti   dati
          identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
          costituzione  di  diritti  reali,  non  conformi  a  quelli
          acquisiti  al  sistema  alla  data  di redazione degli atti
          stessi,  ovvero,  nel  caso  di  non aggiornamento dei dati
          catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
          nelle  norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e
          1-septies  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16 ,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
          n.  75.  Con  il  predetto  regolamento  vengono stabiliti,
          altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
          dei  costi  e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
          rilasciati  dalle  conservatorie dei registri immobiliari e
          dal catasto con apparecchiature elettroniche.
             13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che,
          a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di
          cui  al  comma  12, i comuni forniscono all'amministrazione
          finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione
          e  alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento
          del  sistema  catastale  e  della pubblicita' immobiliare e
          possono  fornire direttamente agli interessati i servizi di
          consultazione e certificazione delle informazioni acquisite
          al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
          ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20
          per  cento  e  al  comune spetta una quota pari ad un terzo
          dell'importo   complessivo   dovuto.   Qualora   si   renda
          necessario   richiedere   che   negli   atti   soggetti   a
          trascrizione   od   iscrizione   vengano   dichiarati  dati
          ulteriori   relativi   agli  immobili,  nonche'  alla  loro
          conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
          relative  modalita'  e  tempi  sono  stabiliti con appositi
          regolamenti  governativi,  nei  quali  e'  prevista  per  i
          privati  anche  la  facolta'  di fornire tali dati mediante
          autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
          15 .
             14.  Una  quota  pari  ad un terzo dei maggiori introiti
          dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta  per l'anno
          1994,  derivanti  dai  versamenti effettuati ai sensi delle
          disposizioni   del   presente  articolo,  e'  destinata  ad
          integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.
          5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
          .  Tale  integrazione  ha  per fine l'attuazione di sistemi
          informatici  comunali  per  gli  scopi  indicati  nel primo
          periodo  del  comma  13.  Alle  predette attivita' provvede
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione,   d'intesa  con  l'Associazione  nazionale
          comuni  italiani.  Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle finanze,
          vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
          servizio.  Con  decreto  del Ministro delle finanze vengono
          stabilite   le   modalita'  di  individuazione,  riparto  e
          versamento  della  quota di gettito sopra indicata da parte
          dei concessionari della riscossione.».

             -  Si  riporta  il testo del comma 126 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «126.  Ai  fini  della ristrutturazione dei debiti degli
          imprenditori  agricoli  della  regione  Sardegna  verso gli
          istituti  finanziari che, ai sensi della legge regionale 13
          dicembre  1988,  n.  44,  hanno  concesso agli imprenditori
          medesimi  finanziamenti  su  cui  sono  stati autorizzati i
          concorsi  negli  interessi  dichiarati illegittimi ai sensi
          della  decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile
          1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e'  istituita  una  commissione  di tre esperti, di cui uno
          designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, uno
          dal   Ministro   delle   politiche  agricole  alimentari  e
          forestali  ed  uno  dalla  regione Sardegna. La commissione
          presenta  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          proposte  per la ristrutturazione dei predetti debiti entro
          il   31   luglio  2009,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          comunitarie  in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data
          sono   sospesi   i   giudizi   pendenti,  le  procedure  di
          riscossione  e  recupero,  nonche'  le  esecuzioni  forzose
          relative  ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata
          in vigore della presente legge.».
             -  La  Tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2009),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 2008, n.
          303, S.O.