Art. 29 
 
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
  committenza nazionale e interventi per l'editoria 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la
disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma
34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo
comunitario. 
  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della
spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti  dall'((  articolo
4, comma 66 )), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gli  enti
nazionali di previdenza e assistenza  sociale  possono  avvalersi  di
Consip  S.p.A.  per  lo  svolgimento  di  funzioni  di  centrale   di
committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163,  stipulando  apposite  convenzioni  per  la
disciplina dei relativi rapporti. 
  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle
aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del
costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete
distributiva. 
  (( 3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013  un  importo  pari  a  2,5
milioni  di  euro,  iscritto  sul  capitolo   7513,   programma   3.5
«regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto
speciale»,  missione  «relazioni   finanziarie   con   le   autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e'  destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle
iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative informative ed editoriali  di  cui  all'articolo  16  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38. )) 
 
          Riferimenti normativi 
          --Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196
          del 2009 si veda nelle note all'articolo 23. 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  34,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
              -   acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
              - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          -Legge di stabilita' 2012): 
              "66. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato." 
              --La legge 7 agosto 1990, n. 250  recante  "Provvidenze
          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25  febbraio
          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'articolo
          11 della legge stessa" e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  27
          agosto 1990, n. 199. 
              --Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   25
          novembre  2010,  n.  223   recante   "Regolamento   recante
          semplificazione e riordino dell'erogazione  dei  contributi
          all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          23 dicembre 2010, n. 299. 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge  23
          febbraio 2001,  n.  38  (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia): 
              "16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena. 
              1.  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia   provvede   al
          sostegno delle  attivita'  e  delle  iniziative  culturali,
          artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,  educative,
          informative e editoriali promosse e svolte  da  istituzioni
          ed associazioni della minoranza slovena. A  tale  fine,  la
          regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
          della  minoranza  slovena.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, e' data priorita'  al  funzionamento  della
          stampa in lingua  slovena.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  comma  lo  Stato   assegna   ogni   anno   propri
          contributi, che  confluiscono  in  un  apposito  fondo  nel
          bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia. 
              2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata  per  l'anno
          2001 la somma di lire 5.000 milioni e per  l'anno  2002  la
          somma di lire 10.000  milioni.  Per  gli  anni  successivi,
          l'ammontare del fondo di cui  al  comma  1  e'  determinato
          annualmente dalla legge finanziaria ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni."