Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l'editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'(( articolo
4, comma 66 )), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di
Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di
committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del
costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete
distributiva.
(( 3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5
milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5
«regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto
speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' destinato al sostegno delle attivita' e delle
iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38. ))
Riferimenti normativi
--Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196
del 2009 si veda nelle note all'articolo 23.
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 34, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
-Legge di stabilita' 2012):
"66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato."
--La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante "Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
11 della legge stessa" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27
agosto 1990, n. 199.
--Il decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223 recante "Regolamento recante
semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi
all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazz. Uff.
23 dicembre 2010, n. 299.
-- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
"16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena.
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni
ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni."