Art. 29 - bis 
 
Introduzione utilizzo software libero  negli  uffici  della  pubblica
  amministrazione  per  la  riduzione  dei   costi   della   pubblica
  amministrazione 
 
  (( 1. La lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  68  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita   dalla
seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;» )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma  1,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "68.Analisi comparativa delle soluzioni. 
              1. Le pubbliche  amministrazioni,  nel  rispetto  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto  legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, acquisiscono,  secondo  le  procedure
          previste dall'ordinamento, programmi informatici a  seguito
          di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico
          tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
              a) sviluppo di programmi  informatici  per  conto  e  a
          spese  dell'amministrazione  sulla  scorta  dei   requisiti
          indicati dalla stessa amministrazione committente; 
              b) riuso di programmi informatici,  o  parti  di  essi,
          sviluppati per conto e a spese della medesima  o  di  altre
          amministrazioni; 
              c)  acquisizione  di  programmi  informatici  di   tipo
          proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; 
              d) acquisizione di programmi  informatici  appartenenti
          alla categoria del software  libero  o  a  codice  sorgente
          aperto; 
              e) acquisizione mediante combinazione  delle  modalita'
          di cui alle lettere da a) a d)."