Art. 29 - bis
Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica
amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica
amministrazione
(( 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;» ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
"68.Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure
previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito
di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico
tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a
spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi,
sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti
alla categoria del software libero o a codice sorgente
aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita'
di cui alle lettere da a) a d)."