Art. 29 - bis Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione (( 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;» ))
Riferimenti normativi -- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dalla presente legge: "68.Analisi comparativa delle soluzioni. 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d)."