Art. 29. 
 
  Il Ministro per la sanita' procede,  ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle aperture di credito a  favore  dei
veterinari  provinciali  per  sostenere  le  spese  necessarie   alla
attuazione del presente piano. 
  Il Ministro per la sanita' puo' concedere, ai sensi dell'articolo 7
della legge 23 gennaio 1968, n. 33, contributi  fino  ad  un  massimo
dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a  favore  di
enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti  per  la
profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori  e
di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati  alla  difesa
sanitaria  del  bestiame  o  alla  produzione  e   al   miglioramento
zootecnico,  che  provvedano  ad  attuare  programmi  di  risanamento
proposti dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge  23  gennaio
1968, n. 33, ed approvati dal Ministero della sanita'.