Art. 29. Il Ministro per la sanita' procede, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie alla attuazione del presente piano. Il Ministro per la sanita' puo' concedere, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, ed approvati dal Ministero della sanita'.