Art. 30. 
 
  Con separato decreto il Ministro per la sanita', di concerto con  i
ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, stabilisce i
criteri per la corresponsione dell'indennita', prevista  dalla  legge
23 gennaio 1968, n. 33, ai proprietari  degli  animali  abbattuti  in
esecuzione del presente decreto.