Art. 32. In particolare, sono a carico del Ministero della sanita' le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti: a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi; b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi. Le operazioni di cui alle lettere a) e b) comportano, per ciascun animale: 1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio; 2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti; 3) la compilazione completa della scheda di stalla; 4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale. Sono inoltre a carico del Ministero della sanita' le spese relative alla fornitura del vaccino «Buck 19» nei casi previsti dal precedente art. 19. Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 5, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sara' corrisposto il seguente compenso: 1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100; 2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50; 3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 150; 4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 250; 5) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo L. 400. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi ed il risanamento dalla tubercolosi bovina, non sara' corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 5). Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso. Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascuno animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi. Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennita' di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio. Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sara' stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attivita' svolta da ciascuno di essi.