Art. 32. 
 
  In particolare, sono a carico del Ministero della sanita' le  spese
per i seguenti interventi presso gli allevamenti: 
  a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale
e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi; 
  b)   le   operazioni   di   controllo   diagnostico   straordinario
eventualmente  disposte  dal  veterinario  provinciale  ai  fini  del
risanamento degli allevamenti dalla brucellosi. 
  Le operazioni di cui alle lettere a) e b) comportano,  per  ciascun
animale: 
  1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o  di  materiale
patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio; 
  2)  la  eventuale  applicazione  dei  contrassegni   agli   animali
sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti; 
  3) la compilazione completa della scheda di stalla; 
  4)  la  compilazione  dei  rapporti  tecnici  e  dei  documenti  di
registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale. 
  Sono inoltre a carico del Ministero della sanita' le spese relative
alla fornitura del vaccino «Buck 19» nei casi previsti dal precedente
art. 19. 
  Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi  del  precedente
art. 5, ad  eseguire  le  operazioni  di  cui  sopra,  o  ai  singoli
veterinari  che  operano  da  soli,  sara'  corrisposto  il  seguente
compenso: 
  1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100; 
  2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50; 
  3) per ogni capo sottoposto a controllo  mediante  prelevamento  di
campioni di latte L. 150; 
  4) per ogni capo sottoposto a controllo  mediante  prelevamento  di
campioni di sangue o di altro materiale L. 250; 
  5) per ogni intervento  presso  ciascun  allevamento  sottoposto  a
controllo L. 400. 
  Qualora  le  operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento   dalla
brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai  controlli  per  la
profilassi ed il risanamento  dalla  tubercolosi  bovina,  non  sara'
corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato  di  cui  al
precedente comma, punto 5). 
  Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento
qualora l'ufficio del veterinario provinciale  ponga  a  disposizione
dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di  difficile
accesso. 
  Tali compensi sono forfettari e comprendono, per  ciascuno  animale
ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare
i programmi di profilassi e di risanamento ivi compresi  i  controlli
eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi. 
  Essi  sono  inoltre  comprensivi  delle  eventuali  indennita'   di
trasferta e di rimborso  spese  per  mezzo  di  trasporto  e  vengono
liquidati  dal  veterinario  provinciale  sulla  scorta  degli   atti
d'ufficio. 
  Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il  riparto
dei compensi tra i singoli componenti sara' stabilito dal veterinario
provinciale in proporzione alla attivita' svolta da ciascuno di essi.