Art. 33. Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale puo' avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguono finalita' connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico. A tale personale il veterinario provinciale puo' assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanita', compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attivita' svolta. Le spese per le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti, quelle per il personale che provvede ai compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonche' tutte le altre connesse con l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi di cui al precedente art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci. Nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, si provvedera' al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari. In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di profilassi di risanamento nonche' quelle del decreto emanato dal Ministro per la sanita' di concerto con i ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste relative alla determinazione della indennita' di abbattimento. Il veterinario provinciale puo' consentire che la profilassi della brucellosi sia attuata presso singoli allevamenti, a richiesta degli interessati, a condizione che tutti gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente articolo 32 siano posti a carico dei rispettivi proprietari e che gli stessi rilascino formale atto di rinuncia alla indennita' prevista dalla legge 23 gennaio 1968 n. 33, per l'abbattimento degli animali infetti.