Art. 33. 
 
  Per l'attuazione dei programmi di profilassi e  di  risanamento  il
veterinario   provinciale   puo'    avvalersi    delle    prestazioni
straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione  da
altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da  associazioni
di  allevatori  giuridicamente  riconosciute  e  da  altri  organismi
legalmente costituiti che perseguono finalita' connesse con la difesa
sanitaria del bestiame  o  con  la  produzione  ed  il  miglioramento
zootecnico. 
  A tale personale il veterinario provinciale puo' assegnare,  previo
nulla-osta del Ministero della sanita', compensi forfettari  e  premi
in denaro in relazione alla attivita' svolta. 
  Le spese per le operazioni di profilassi  e  di  risanamento  degli
allevamenti,  quelle  per  il  personale  che  provvede  ai   compiti
amministrativo-contabili e di  ragioneria,  nonche'  tutte  le  altre
connesse  con  l'attuazione  dei  programmi  di   profilassi   e   di
risanamento  possono   essere   sostenute   direttamente   da   enti,
associazioni, cooperative o da altri organismi di cui  al  precedente
art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci. 
  Nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23  gennaio
1968, n. 33, si provvedera' al necessario coordinamento di tutti  gli
interventi finanziari. 
  In ogni caso  dovranno  essere  osservate  le  norme  previste  nel
presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di profilassi di
risanamento nonche' quelle del decreto emanato dal  Ministro  per  la
sanita' di concerto con i ministri per il tesoro e per  l'agricoltura
e  le  foreste  relative  alla  determinazione  della  indennita'  di
abbattimento. 
  Il veterinario provinciale puo' consentire che la profilassi  della
brucellosi sia attuata presso singoli allevamenti, a richiesta  degli
interessati,  a  condizione  che  tutti  gli  oneri   relativi   agli
interventi di cui al precedente articolo 32 siano posti a carico  dei
rispettivi proprietari e che gli stessi  rilascino  formale  atto  di
rinuncia alla indennita' prevista dalla legge 23 gennaio 1968 n.  33,
per l'abbattimento degli animali infetti.