Art. 34. Salvo che non provvedano altri ministeri o gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 3, sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterra' necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare per le finalita' previste dal presente decreto. Inoltre, spetta in ogni caso ai proprietari provvedere alla contenzione degli animali che verranno sottoposti a controllo.