Art. 34. 
 
  Salvo  che  non  provvedano  altri  ministeri  o   gli   enti,   le
associazioni, le cooperative e gli organismi  di  cui  al  precedente
art. 3, sono a carico dei proprietari le spese per i  lavori  che  il
veterinario  provinciale  riterra'  necessario  di  ordinare  per  la
preparazione e l'opportuna sistemazione dei  locali  da  disinfettare
per le finalita' previste dal presente decreto. 
  Inoltre,  spetta  in  ogni  caso  ai  proprietari  provvedere  alla
contenzione degli animali che verranno sottoposti a controllo.