Art. 48 
 
                    Norme in materia di dragaggi 
 
  (( 1. Dopo l'articolo 5 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
inserito il seguente: 
  Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)  -  1.  Nei  siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio  possono  essere
svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione  del   progetto
relativo alle attivita' di bonifica. Al  fine  di  evitare  che  tali
operazioni possano pregiudicare  la  futura  bonifica  del  sito,  il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee   ad   evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale  o,  laddove
non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero   dal   concessionario
dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, approva il progetto entro trenta  giorni  sotto  il  profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   deve
intervenire, previo parere della Commissione di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione  di  impatto  ambientale,  entro
trenta  giorni   dalla   suddetta   trasmissione.   Il   decreto   di
autorizzazione produce gli effetti previsti  dai  commi  6  e  7  del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 
  2. I materiali derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  di  aree
portuali e marino-costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica  ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici: 
  a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli  inquinanti,  ad
esclusione  dei  processi  finalizzati  alla  immobilizzazione  degli
inquinanti    stessi,    caratteristiche    fisiche,    chimiche    e
microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di
prelievo e idonee con riferimento al  sito  di  destinazione,  e  non
presentino positivita' ai test eco-tossicologici,  su  autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere  immessi  o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli  arenili,  per  formare  terreni
costieri ovvero  per  migliorare  lo  stato  dei  fondali  attraverso
attivita' di capping,  nel  rispetto  delle  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della  regione
territorialmente interessata; 
  b) qualora presentino,  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della  desalinizzazione  ovvero  della
rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei   processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A  e  B
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso  siano  destinati  a  impiego  in  aree  con  falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono  avere  un
livello  di  concentrazione  di  solfati  e  di  cloruri  nell'eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui  all'allegato  3  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio   1998   a
condizione  che,  su  conforme  parere   dell'ARPA   territorialmente
competente,   sia    prevenuta    qualsiasi    modificazione    delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei  progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
dragaggio  costituisce  altresi'   autorizzazione   all'impiego   dei
materiali fissandone l'opera pubblica, il  luogo,  le  condizioni,  i
quantitativi e le  percentuali  di  sostituzione  dei  corrispondenti
materiali naturali; 
  c) qualora risultino non pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento che presentino  un  sistema  di  impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente  al  perimetro  e
sul  fondo  in  grado  di  assicurare  requisiti   di   permeabilita'
equivalenti a quelli  di  uno  strato  di  materiale  naturale  dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con  le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6; 
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
per ciascun sito di interesse  nazionale,  l'area  interessata  viene
restituita  agli  usi  legittimi,  previo  parere  favorevole   della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
  3. Nel  caso  di  opere  il  cui  progetto  abbia  concluso  l'iter
approvativo  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, tali requisiti sono certificati  dalle  amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso  in  cui,  al  termine  delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite  di  cui  alla  Tabella  1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura  di  bonifica  dell'area  derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla  destinazione  d'uso.  E'
fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia   di
autorizzazione paesaggistica. Nel  caso  di  permanenza  in  sito  di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i  predetti  valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza  che  garantiscano
comunque la tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'accettabilita'
delle concentrazioni residue  degli  inquinanti  eccedenti  i  valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la  parte  di  interesse,  il  soddisfacimento  dei
«Criteri metodologici  per  l'applicazione  nell'analisi  di  rischio
sanitaria ai siti contaminati»  elaborati  dall'ISPRA,  dall'Istituto
superiore di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la  conduzione
dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato  B  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2008.  Per  la  verifica  della  presenza  di
valori di concentrazione superiori ai limiti  fissati  dalla  vigente
normativa   e   per   la   valutazione   dell'accettabilita'    delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del  contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.  Tale  procedura
puo'  essere  attuata  con  l'impiego  di  tecnologie   che   possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo  delle
aree medesime. 
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni. Le caratteristiche  di  idoneita'  delle  navi  e  dei
galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste  dalle  norme
nazionali e  internazionali  in  materia  di  trasporto  marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al  fine  dell'eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in  siti  di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  regolatore  portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati. 
  8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti  non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, possono essere  immersi  in  mare  con  autorizzazione
dell'autorita'   competente   nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere  diversamente  utilizzati  a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel  tratto  di  spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata  o  altre
strutture  di  contenimento  nei  porti  in  attuazione   del   Piano
regolatore portuale ovvero lungo il  litorale  per  la  ricostruzione
della   fascia   costiera,   con   autorizzazione    della    regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge  31
luglio 2002, n. 179.». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo  5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. ))