Art. 49 
 
                   Utilizzo terre e rocce da scavo 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  (( 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e'  abrogato
l'articolo 186». 
  1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))