Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni 1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.