Art. 52 
 
           Semplificazione nella redazione e accelerazione 
                   dell'approvazione dei progetti 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; 
  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al
procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'
espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'»; 
  c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole:  ((  a  1.000.000  di
euro, alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno», e,
dopo  le  parole:  «superiore  a  1.000.000  di  euro,  alla   previa
approvazione» e' inserita la seguente: «almeno». )) 
  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  «Il  progetto  e'
redatto,»  sono  inserite  le  seguenti:   «salvo   quanto   previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».