Art. 55 
 
          Affidamento concessioni relative a infrastrutture 
        strategiche sulla base anche del progetto definitivo 
 
  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   «Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto
preliminare»  sono  inserite  le   seguenti   «ovvero   il   progetto
definitivo». 
  (( 1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80 dell'Allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto  2011,  n.  151,   i   termini   degli   adempimenti   restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre  2006,
n. 264, e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
  1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e  condotte  forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013  per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione  a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n.  286,  con  corrispondente  riduzione  della  spesa  relativa   al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il  primo
periodo del suddetto comma 172, e' inserito il seguente:  «Una  quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di  contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013,  resta  acquisita  al  bilancio  dello   Stato;   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  1-quater.  Fatto  salvo  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
esigenze  connesse  al  traffico  o   a   condizioni   meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad  utilizzare  personale
da adibire ai servizi di sicurezza  e  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con  corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione. ))