Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici.
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37,
recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici":
"Art. 3. (Imprese abilitate)
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante
ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge
tale funzione per una sola impresa e la qualifica e'
incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di
cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane per la verifica del
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e
il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma
3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio
del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di
uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie
strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori
per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali
sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo
i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11
giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o
dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.".