Art. 34 
 
 
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti   negli
                              edifici. 
 
  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n.  37,
          recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici": 
              "Art. 3. (Imprese abilitate) 
              1. Le imprese, iscritte nel registro delle  imprese  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          1995,  n.  581  e  successive  modificazioni,  di   seguito
          registro  delle  imprese,  o  nell'Albo  provinciale  delle
          imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443,
          di seguito albo delle  imprese  artigiane,  sono  abilitate
          all'esercizio delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  se
          l'imprenditore  individuale  o  il  legale   rappresentante
          ovvero il responsabile tecnico da essi  preposto  con  atto
          formale, e' in possesso dei requisiti professionali di  cui
          all'articolo 4. 
              2. Il responsabile tecnico di cui  al  comma  1  svolge
          tale funzione per  una  sola  impresa  e  la  qualifica  e'
          incompatibile con ogni altra attivita' continuativa. 
              3. Le imprese che  intendono  esercitare  le  attivita'
          relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano  la
          dichiarazione di inizio attivita', ai  sensi  dell'articolo
          19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
          e quale voce, di quelle elencate nel medesimo  articolo  1,
          comma 2, intendono  esercitare  l'attivita'  e  dichiarano,
          altresi', il possesso dei  requisiti  tecnico-professionali
          di  cui  all'articolo  4,  richiesti  per   i   lavori   da
          realizzare. 
              4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione  di
          cui  al  comma  3,  unitamente  alla  domanda  d'iscrizione
          all'albo  delle  imprese  artigiane  per  la  verifica  del
          possesso dei prescritti requisiti  tecnico-professionali  e
          il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
          altre imprese presentano la dichiarazione di cui  al  comma
          3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso  l'ufficio
          del registro delle imprese. 
              5. Le imprese  non  installatrici,  che  dispongono  di
          uffici tecnici interni sono autorizzate  all'installazione,
          alla trasformazione, all'ampliamento  e  alla  manutenzione
          degli  impianti,  relativi  esclusivamente   alle   proprie
          strutture interne e nei limiti della  tipologia  di  lavori
          per i quali il responsabile possiede i  requisiti  previsti
          all'articolo 4. 
              6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle  quali
          sono stati riconosciuti i requisiti  tecnico-professionali,
          hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,  secondo
          i   modelli   approvati   con    decreto    del    Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  dell'11
          giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle  competenti
          commissioni provinciali  per  l'artigianato,  di  cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,  o
          dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge  29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.".