Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.
1. (( Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e'
abrogato. ))
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze (( e i poteri )), ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,
l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»;
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del
sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o
del revisore»;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per
azioni.».
(( 2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il
carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e
della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti. ))
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o
conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2397 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2397. (Composizione del collegio)
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.".
Si riporta il testo dell'articolo 2477 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art.2477. (Sindaco e revisione legale dei conti)
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a
quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
(Omissis).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 192, 194 e 195, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario", come modificati dalla presente legge:
"Art. 192. (Assegnazione delle sedi per tramutamento)
L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta
secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette
per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e
possono essere presentate in qualunque momento,
indipendentemente dall'attualita' della vacanza o
dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base
alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal
Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all'anzianita'.
Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre
condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa,
salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole
del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza e' stata annunciata nel Bollettino
Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante
debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano
presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
tiene conto della domanda."
"Art. 194. (Tramutamenti successivi)
Il magistrato destinato, per trasferimento o per
conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non
puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre
funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di
famiglia."
"Art. 195. (Disposizioni speciali)
Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si
applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione,
al presidente del tribunale superiore delle acque
pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte
di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di
cassazione, agli avvocati generali della corte di
cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di
corte di appello.".