Art. 35 
 
 
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
          conferimento di funzioni ai magistrati ordinari. 
 
  1. (( Il terzo  comma  dell'articolo  2397  del  codice  civile  e'
abrogato. )) 
  2. All'articolo 2477 del codice civile: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze (( e i  poteri  )),  ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina  di  un  organo  di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non  dispone  diversamente,
l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»; 
    
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  «del
sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo  o
del revisore»; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.». 
  (( 2-bis. La disposizione di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel  senso  che  il
carattere onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e
della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che  comunque   ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti. )) 
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente: «Art.  195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2397  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2397. (Composizione del collegio) 
              Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
          effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere  nominati
          due sindaci supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2477  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.2477. (Sindaco e revisione legale dei conti) 
              L'atto costitutivo puo'  prevedere,  determinandone  le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          obbligatoria se il capitale  sociale  non  e'  inferiore  a
          quello minimo stabilito per le societa' per azioni. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          altresi' obbligatoria se la societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) per due esercizi consecutivi  ha  superato  due  dei
          limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c) del terzo comma  cessa  se,
          per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
          superati. 
              Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al secondo e  terzo  comma  deve
          provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) 
              (Omissis). 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 192, 194 e 195,  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante  "Ordinamento
          giudiziario", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 192. (Assegnazione delle sedi per tramutamento) 
              L'assegnazione delle sedi per tramutamento e'  disposta
          secondo le norme seguenti: 
              La  vacanza  di  sedi  giudiziarie  e'  annunciata  nel
          Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia  e  giustizia.
          L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita'  di
          servizio. 
              Le domande di tramutamento ad altra sede  sono  dirette
          per via gerarchica al Ministro  di  grazia  e  giustizia  e
          possono   essere   presentate   in    qualunque    momento,
          indipendentemente   dall'attualita'   della    vacanza    o
          dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. 
              All'assegnazione di ciascuna sede si  procede  in  base
          alle domande. La scelta tra  gli  aspiranti  e'  fatta  dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito  ed
          all'anzianita'. 
              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre
          condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148. 
              Non sono ammesse domande di tramutamento con  passaggio
          dalle funzioni  giudicanti  alle  requirenti  o  viceversa,
          salvo che per tale passaggio esista  il  parere  favorevole
          del consiglio superiore della magistratura. 
              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  Bollettino
          Ufficiale, i magistrati  che  aspirano  alla  sede  vacante
          debbono fare domanda di  tramutamento,  ove  non  l'abbiano
          presentata  precedentemente,  entro  dieci   giorni   dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda." 
              "Art. 194. (Tramutamenti successivi) 
              Il  magistrato  destinato,  per  trasferimento  o   per
          conferimento di funzioni, ad una sede da lui  chiesta,  non
          puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato  ad  altre
          funzioni prima di tre anni dal giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano  gravi
          motivi di salute ovvero gravi  ragioni  di  servizio  o  di
          famiglia." 
              "Art. 195. (Disposizioni speciali) 
              Le  disposizioni  degli  articoli  192  e  194  non  si
          applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione,
          al  presidente  del   tribunale   superiore   delle   acque
          pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte
          di cassazione, ai presidenti  di  sezione  della  corte  di
          cassazione,  agli  avvocati   generali   della   corte   di
          cassazione, ai presidenti  e  ai  procuratori  generali  di
          corte di appello.".