Art. 36 
 
 
            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
 
  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente: 
  «5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              Art.2751-bis. (Crediti per retribuzioni e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane) 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
              2) le retribuzioni dei professionisti e di  ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
              3) le provvigioni derivanti  dal  rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
              4) i crediti del coltivatore diretto, sia  proprietario
          che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti, nonche' i  crediti  del  mezzadro  o  del  colono
          indicati dall'articolo 2765; 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
              5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e
          dei loro consorzi per i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti; 
              5-ter) i crediti delle  imprese  fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.".