Art. 38 
 
 
 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.». 
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore ((  della  presente  disposizione  )),
anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera  b),  e
dal comma 2-bis).». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  101,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  recante  "Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente  i
          medicinali  per  uso   umano,   nonche'   della   direttiva
          2003/94/CE", come modificati dalla presente legge: 
              "Art.101.  (Requisiti   richiesti   per   l'ottenimento
          dell'autorizzazione) 
              1. Per ottenere l'autorizzazione, il  richiedente  deve
          soddisfare le condizioni seguenti: 
              a)  disporre  di  locali,   di   installazioni   e   di
          attrezzature idonei,  sufficienti  a  garantire  una  buona
          conservazione e una buona distribuzione dei medicinali; 
              b)  disporre  di  adeguato  personale  nonche'  di  una
          persona responsabile, in possesso del diploma di laurea  in
          farmacia  o  in  chimica  o   in   chimica   e   tecnologia
          farmaceutiche o  in  chimica  industriale,  che  non  abbia
          riportato condanne penali per reati contro il patrimonio  o
          comunque connessi al commercio di medicinali  non  conforme
          alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali
          definitive di almeno due anni per delitti non colposi; 
              c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto
          a norma dell'articolo 104. 
              2. La persona responsabile di cui alla lettera  b)  del
          comma 1 e di cui al comma 2-bis deve  svolgere  la  propria
          attivita' a  carattere  continuativo  nella  sede  indicata
          nell'autorizzazione  con  un  orario  compatibile  con   le
          necessita' derivanti  dalle  dimensioni  dell'attivita'  di
          distribuzione espletata. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministero  della
          salute, sentita l'AIFA, possono  essere  stabilite,  per  i
          depositi  che  trattano  esclusivamente   gas   medicinali,
          deroghe al disposto di cui al primo periodo. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2,  le
          funzioni di persona responsabile di depositi  che  trattano
          esclusivamente gas medicinali  possono  essere  svolte  dal
          soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti: 
              a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,  o  una
          laurea  magistrale,  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004, n. 270, appartenente a una  delle  classi  di
          seguito specificate: 
              I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
          biotecnologie industriali; 
              II. classe LM-9 Classe dei corsi di  laurea  magistrale
          in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
              III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale
          in ingegneria chimica; 
              b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  e  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
          seguito specificate, a condizione che siano stati  superati
          gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di   legislazione
          farmaceutica: 
              I.  classe  L-2  Classe  dei   corsi   di   laurea   in
          biotecnologie; 
              II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
          industriale; 
              III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in  scienze
          e tecnologie chimiche; 
              IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
          tecnologie farmaceutiche; 
              c) abbia svolto, per  almeno  cinque  anni,  anche  non
          continuativi, successivamente  all'entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,  funzioni  di
          direttore   tecnico   di   magazzino    di    distribuzione
          all'ingrosso o di deposito di gas medicinali. 
              2-ter.  Sono  comunque  fatte   salve   le   situazioni
          regolarmente in atto alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione,  anche  in  mancanza  dei  requisiti
          previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis). 
              3. La responsabilita' di  piu'  magazzini  appartenenti
          allo stesso titolare puo'  essere  affidata  a  una  stessa
          persona, purche' l'attivita' da questa  svolta  in  ciascun
          magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2." 
              Si  riporta  l'epigrafe  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3 novembre 1999, n. 509: 
              Decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  recante
          "Regolamento   recante   norme   concernenti    l'autonomia
          didattica degli atenei.". 
              Si  riporta  l'epigrafe  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della  ricerca  scientifica  22  ottobre
          2004, n. 270: 
              Decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  22  ottobre  2004,  n.  270,   "Modifiche   al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica.". 
              Si  riporta  l'epigrafe  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 538: 
              Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  538,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  92/25/CEE   riguardante   la
          distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.".