Art. 39 
 
 
Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
           l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione. 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' (( abrogata )). 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lett. c),
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante  "Disposizioni
          in materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e
          disciplina   dell'attivita'   di   autoriparazione",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Responsabile tecnico) 
                
              1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti
          personali: 
              a) essere cittadino italiano o di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, ovvero di  uno  Stato,  anche  non
          appartenente alla Comunita' europea, con cui  sia  operante
          la condizione di reciprocita'; 
              b) non avere riportato condanne  definitive  per  reati
          commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
          modificazione e ripristino  di  veicoli  a  motore  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista  una  pena
          detentiva; 
              c) (abrogata). 
              2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  possedere
          almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
              a) avere  esercitato  l'attivita'  di  autoriparazione,
          alle dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco
          degli ultimi cinque  anni,  come  operaio  qualificato  per
          almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un  anno
          qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di  studio
          a carattere tecnico-professionale  attinente  all'attivita'
          diverso da quelli di  cui  alla  lettera  c)  del  presente
          comma; 
              b) avere frequentato, con esito positivo,  un  apposito
          corso regionale teorico-pratico di qualificazione,  seguito
          da  almeno  un  anno   di   esercizio   dell'attivita'   di
          autoriparazione, come operaio qualificato, alle  dipendenze
          di imprese operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
          cinque anni; 
              c)  avere  conseguito,  in  materia  tecnica  attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea. 
              3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei  corsi
          di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a  criteri
          di uniformita' a livello nazionale e  sono  definiti  dalle
          regioni, sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative, in  conformita'  ai  principi
          della legge 21 dicembre 1978, n. 845.".