Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' (( abrogata )).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lett. c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Responsabile tecnico)
1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti
personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non
appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante
la condizione di reciprocita';
b) non avere riportato condanne definitive per reati
commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui
all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena
detentiva;
c) (abrogata).
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere
almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per
almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita'
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente
comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito
corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze
di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente
all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri
di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.".