Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande.
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti (( dal
comma 6 dell'articolo 71 )) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi all'articolo
2.
Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 6, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante:
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.":
"Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali)
(Omissis). In vigore dal 8 maggio 2010
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.".