Art. 41 
 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                             e bevande. 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e non e' soggetta al possesso  dei  requisiti  previsti  ((  dal
comma 6 dell'articolo 71 )) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, vedasi i riferimenti  normativi  all'articolo
          2. 
                
              Si riporta il testo  dell'articolo  71,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59   recante:
          "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno.": 
              "Art. 71. (Requisiti di accesso e  di  esercizio  delle
          attivita' commerciali) 
              (Omissis). In vigore dal 8 maggio 2010 
              6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'  di
          commercio relativa al settore merceologico alimentare e  di
          un'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
          anche  se  effettuate  nei   confronti   di   una   cerchia
          determinata di persone, e' consentito a chi e' in  possesso
          di uno dei seguenti requisiti professionali: 
              a)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso
          professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
          somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto
          dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
              b) avere prestato la  propria  opera,  per  almeno  due
          anni, anche non continuativi, nel  quinquennio  precedente,
          presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
          o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
          in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
          o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
          in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di  coniuge,
          parente o affine, entro il terzo  grado,  dell'imprenditore
          in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla
          iscrizione  all'Istituto  nazionale   per   la   previdenza
          sociale; 
              c)  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   scuola
          secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale,  o  di
          altra scuola ad indirizzo professionale, almeno  triennale,
          purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
          al commercio, alla  preparazione  o  alla  somministrazione
          degli alimenti.".