Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali.
1. All'articolo 31 del (( codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 31, 35 e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", come modificati dalla
presente legge:
"Art. 31. (Interventi conservativi volontari)
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su
beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell'interessato,
sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente
il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste
dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai
contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e'
disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare
delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze ."
"Art. 35.(Intervento finanziario del Ministero)
1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore
alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al
suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali."
"Art. 37.(Contributo in conto interessi)
1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto
interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico".