Art. 42 
 
 
Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
             interventi conservativi sui beni culturali. 
 
  1.  All'articolo  31  del  ((  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  L'ammissione
dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli  31,  35  e  37  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 31. (Interventi conservativi volontari) 
              1. Il restauro e gli altri interventi  conservativi  su
          beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
          detentore a qualsiasi  titolo  sono  autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 21. 
              2. In sede  di  autorizzazione,  il  soprintendente  si
          pronuncia,       a       richiesta        dell'interessato,
          sull'ammissibilita' dell'intervento ai  contributi  statali
          previsti dagli articoli 35 e 37 e  certifica  eventualmente
          il carattere  necessario  dell'intervento  stesso  ai  fini
          della concessione delle  agevolazioni  tributarie  previste
          dalla legge. 
              2-bis.  L'ammissione  dell'intervento  autorizzato   ai
          contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e'
          disposta dagli organi del Ministero in  base  all'ammontare
          delle  risorse  disponibili,  determinate  annualmente  con
          decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze ." 
              "Art. 35.(Intervento finanziario del Ministero) 
              1. Il Ministero ha facolta' di  concorrere  alla  spesa
          sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
          culturale  per  l'esecuzione  degli   interventi   previsti
          dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare  non  superiore
          alla  meta'  della  stessa.  Se  gli  interventi  sono   di
          particolare rilevanza o riguardano beni in uso o  godimento
          pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa  fino  al
          suo intero ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali." 
              "Art. 37.(Contributo in conto interessi) 
              1. Il Ministero  puo'  concedere  contributi  in  conto
          interessi  sui  mutui  o  altre  forme   di   finanziamento
          accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
          o detentori a qualsiasi titolo di  beni  culturali  per  la
          realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico".