Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico.
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 (( del codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012).":
"Art. 6. (Disposizioni in materia di dismissioni dei
beni immobili pubblici)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello
Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da
predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi
inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu' fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero ad una o piu' societa',
anche di nuova costituzione. I predetti beni sono
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato
entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni
immobili di proprieta' dello Stato e una quota non
inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e
delle caserme assegnate in uso alle Forze armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del
risparmio o delle societa', nonche' per il collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e i
limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte
del predetto fondo e delle societa'. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni
delle societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le
modalita' previste dai suddetti decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento
mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' accettare come
corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di
Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei
decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al
comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico.
Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto
esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al
comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi
all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo
le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte
della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza.
L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di
gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette
all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, ne'
ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applica, in
quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per
le societa' di investimento immobiliare quotate di cui
all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili
ai fondi comuni di investimento ed alle societa' di cui al
comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. La
valutazione dei beni conferiti o trasferiti e' effettuata a
titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con
l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di
proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono
la misura degli eventuali canoni di locazione delle
pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione
tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano
inoltre la misura del contributo a carico delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori
superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
6. Relativamente alle societa' partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali
maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui
rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di
utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o
la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
aumenti di capitale di societa' partecipate, anche
indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la
sottoscrizione di capitale di societa' di nuova
costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono
riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere versate ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma
si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della
presente legge.
7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze
possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprieta'
degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili di
proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della predetta societa'
di gestione del risparmio possono essere trasferite,
mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con
apposita convenzione la stessa societa' di gestione del
risparmio puo' avvalersi in via transitoria del personale
dell'Agenzia del demanio".
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure
di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato
all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato
ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1311 e
1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuata
mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze,
anche in deroga al parere della Commissione immobili del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al
presente comma puo' essere effettuata anche avvalendosi di
soggetti competenti nel luogo dove e' ubicato l'immobile
oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono
assoggettati al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione
del debito pubblico.".
Si riporta il testo dell'articolo 66 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n.1 recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.":
"Art. 66. (Dismissione di terreni demaniali agricoli e
a vocazione agricola)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di
natura non regolamentare da adottare d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base
dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni
agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta'
degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura
dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando per gli immobili di valore
inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per
quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto
delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo
4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli,
cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la
proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su
richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le
finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di
loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi
quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere.
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali
gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al
netto dei costi sostenuti e documentati.
8 Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo
non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica
diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni
dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici
registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti
dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono
destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti
territoriali destinano le predette risorse alla riduzione
del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte
eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
successive modificazioni e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 27 decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.":
"Art. 27. (Dismissioni immobili)
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:
"Art.33-bis.
Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di
proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche'
dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente
decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa',
consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle
iniziative di cui al presente articolo e' promosso
dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
cui al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione
di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da
parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i
criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro
60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte
positive costituiscono intesa preventiva all'avvio delle
iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini
anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo
prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti
apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di
evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle
attivita' relative all'attuazione del presente articolo,
puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate
in forma societaria sono soggette al controllo della Corte
dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti
sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a
pena di nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche
per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere,
inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri di
eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo
l'attribuzione delle spese sostenute, in quota
proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle
iniziative concordate ai sensi del presente articolo non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si
applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica
la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di investimento
immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
essi, con delibera dell'organo di Governo individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte
dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli
immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica"."
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3-ter
Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane,
Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini
dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai
principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante
intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,
l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di
perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza
e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione
del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione
finanziaria, nonche' per promuovere iniziative volte allo
sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire
la stabilita' del Paese, il Presidente della Giunta
regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni
interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di
uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di
"programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il
riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di
proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei
comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale,
proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di
valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di
valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti
territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali
programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle
Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso
e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita' di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero
utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra le
istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al
comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni
statali competenti, con particolare riguardo alle tutele
differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei
processi di valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente
articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del
demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti
locali interessati possono individuare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni,
gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a
quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di
sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una
struttura unica di attuazione del programma, anche nelle
forme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale
sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti,
nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al
presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei
predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale e con la programmazione economica che possa
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per
incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di
quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi
unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal
presente articolo, i beni gia' inseriti in programmi di
valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al
comma 5-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'
avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, risultano sottoscritti
accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i
soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti
territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi
di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della
Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto,
promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale
di regolamentazione della volonta' dei soggetti
esponenziali del territorio di procedere alla variazione di
detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano
tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari da parte
degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione
del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al
comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali
interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e
il 15% del ricavato della vendita degli immobili
valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi
a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in
parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo
di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una
loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o
locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e'
riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore
al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il
concessionario o il locatario corrisponde all'atto del
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e'
definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla
complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati
all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi
sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine
perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione.
Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori
modalita' di conclusione del predetto accordo di programma,
anche ai fini della celere approvazione della variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi
effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure,
delle modalita' di superamento delle criticita', anche
tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri
sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione
del procedimento utile a garantire il rispetto del termine
di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al
programma unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte
di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato
nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di
programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte
dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le
condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma 2
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e
i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per
l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la
trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la
sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del
programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla
valutazione delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si
esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6,
unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' avocare a se' la determinazione,
assegnando alle proprie strutture centrali un termine non
superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i
profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilita'
e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche
in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni,
puo' provvedere a valere sui propri utili di gestione
ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire
all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e
la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del
comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al
Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa
con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia, nonche' con gli Organi di governo dei
comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in
coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere
oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della
relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo
di programma possono essere applicate le procedure di cui
al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il
riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea
alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa
intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per
quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis.
L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10
per cento del canone relativo. Il concessionario, ove
richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei
luoghi al termine del periodo di concessione o di
locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la
concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere
di riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attivita'
previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative."
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo le parole "a vocazione agricola" sono
inserite le seguenti parole "e agricoli, anche su
segnalazione dei soggetti interessati,".
3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono
inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo".
3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo: "Il prezzo
dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di
cui al presente comma e' determinato sulla base di valori
agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.".
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono
aggiunte le seguenti ", anche su richiesta dei soggetti
interessati".
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole "aventi destinazione
agricola" sono sostituite dalle seguenti: "a vocazione
agricola e agricoli".
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole "c) stipula i contratti di
locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,
quelli in scadenza sottoscritti dalle predette
amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle amministrazioni interessate che, per il loro
uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono
sostituite dalle seguenti: "c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate."
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole "1° gennaio 2012" sono
soppresse e sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2013";
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "limiti
stabiliti dalla normativa vigente," sono inserite le
seguenti "dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi
interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la
copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6
a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi.";
c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e sono
inserite le seguenti parole "puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi".
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole "nonche' agli alloggi di cui al comma 442" sono
soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15
dicembre 1990, n. 396, le parole "nonche' definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi del
Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma
di riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 27
aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole "In sede di
prima applicazione del presente decreto"; le parole
"entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti parole: "presentazione della domanda di
trasferimento".
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili
statali, comunque in uso all'Amministrazione della
giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in
favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta,
anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare
e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in
cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari
siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo
non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni
Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure
di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio,
anche in deroga alle norme in materia di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero
della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui
territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o
da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e
determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa'
partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in qualita' di centrale di committenza, ai sensi
dell' articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle
proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture
penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9,
con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico - edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la
centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure
previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con
immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della
giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione.
A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni
immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate
dal Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del
supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o
dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di
committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto
di dismissione e' effettuata con decreto del Ministero
della giustizia, previo parere di congruita' emesso
dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero
per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
da valorizzare e dismettere, insieme alle schede
descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni
e le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti
degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse
storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del
citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste
dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta
giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si
siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con
decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli
immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e
promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero
della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello
stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di
permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione
statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del
20 per cento e' assegnata agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita'
svolte dalla societa' indicata nel comma 11, in virtu' del
presente articolo sono posti a carico dei soggetti che
risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione
e/o dismissione
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili
di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico
gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono
altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei
medesimi soggetti per la realizzazione di opere non
conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in
via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a
nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di
cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono concluse
entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli
accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi
e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni
dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo
stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione
relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi
da 9 a 16.".
Si riporta il testo degli articoli 307, comma 10, e 314
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
"Codice dell'ordinamento militare.":
"Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa)
(Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o
piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli
elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione."
"Art. 314. (Fondi comuni di investimento immobiliare
per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari)
1. Allo scopo di conseguire, attraverso la
valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le
risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il
Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa
sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire
ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi
accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei
citati decreti ne determina la classificazione come
patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso
l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta
Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma
di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina
prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
acquisito il parere della competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
esprime entro trenta giorni.
4. Il Ministero della difesa individua, attraverso
procedura competitiva, la societa' di gestione del
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli
immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero
della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni,
da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con
il decreto di conferimento degli immobili al fondo
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19,
3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni.
6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita'
previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale
fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa
di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse
di pertinenza del Ministero della difesa.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137.":
"Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale)
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice .
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali .
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta . ".