Art. 43 
 
 
Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare
                              pubblico. 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10,  e  314  ((  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze  di  tutela  del  patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni  ((
dalla data di  entrata  in  vigore  ))  del  presente  decreto,  sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee  ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale  di  cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del
paesaggio. 
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183  recante  "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012).": 
              "Art. 6. (Disposizioni in materia  di  dismissioni  dei
          beni immobili pubblici) 
                
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a conferire o trasferire  beni  immobili  dello
          Stato, a uso diverso da quello  residenziale,  fatti  salvi
          gli  immobili  inseriti  negli  elenchi  predisposti  o  da
          predisporre ai sensi  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, e degli enti  pubblici  non  territoriali  ivi
          inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o  piu'  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare, ovvero ad una  o  piu'  societa',
          anche  di  nuova  costituzione.  I   predetti   beni   sono
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. Il primo decreto di  individuazione  e'  emanato
          entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o  trasferiti  beni
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  e  una  quota   non
          inferiore al 20 per  cento  delle  carceri  inutilizzate  e
          delle  caserme  assegnate  in   uso   alle   Forze   armate
          dismissibili.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono
          stabiliti i criteri e le procedure per  l'individuazione  o
          l'eventuale costituzione della  societa'  di  gestione  del
          risparmio o delle societa',  nonche'  per  il  collocamento
          delle quote del fondo o delle azioni  delle  societa'  e  i
          limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte
          del   predetto   fondo   e   delle   societa'.   Ai    fini
          dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
          di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012. 
              2. Alla cessione delle quote dei fondi o  delle  azioni
          delle societa' di cui al comma 1 si  provvede  mediante  le
          modalita' previste  dai  suddetti  decreti  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          che dovranno  prioritariamente  prevedere  il  collocamento
          mediante offerta  pubblica  di  vendita,  applicandosi,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  1994,  n.   474.   Il   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   puo'   accettare   come
          corrispettivo  delle  predette  cessioni  anche  titoli  di
          Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite  nei
          decreti ministeriali di cui al comma 1. 
              3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui  al
          comma 2 sono destinati alla riduzione del debito  pubblico.
          Nel   caso   di   operazioni   che   abbiano   ad   oggetto
          esclusivamente immobili liberi, i proventi della  cessione,
          previo versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          sono destinati al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al
          comma  1  prevedono  l'attribuzione   di   detti   proventi
          all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo
          le indicazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento del tesoro, di  titoli  di  Stato  da  parte
          della medesima Agenzia, che li detiene fino alla  scadenza.
          L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
          Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di
          gestione  connessi.  Tali  operazioni  non  sono   soggette
          all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, ne'
          ad ogni altro tributo o diritto di terzi. 
              4. Alle societa' di cui  al  comma  1  si  applica,  in
          quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per
          le societa' di  investimento  immobiliare  quotate  di  cui
          all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni  immobili
          ai fondi comuni di investimento ed alle societa' di cui  al
          comma  1  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da   1   a   3   del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410.  La
          valutazione dei beni conferiti o trasferiti e' effettuata a
          titolo gratuito dall'Agenzia del territorio,  d'intesa  con
          l'Agenzia  del  demanio  relativamente  agli  immobili   di
          proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti. 
              5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono
          la  misura  degli  eventuali  canoni  di  locazione   delle
          pubbliche  amministrazioni  sulla  base  della  valutazione
          tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del  demanio.   Indicano
          inoltre  la  misura   del   contributo   a   carico   delle
          amministrazioni utilizzatrici in  relazione  alle  maggiori
          superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione
          di cui all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191. 
              6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  eventuali
          maggiori entrate, fino ad un massimo  di  5  milioni  annui
          rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione  di
          utili d'esercizio o di riserve sotto forma di  dividendi  o
          la attribuzione  di  risorse  per  riduzioni  di  capitale,
          possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi  di
          finanza pubblica e secondo criteri e limiti  stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
          aumenti  di  capitale  di   societa'   partecipate,   anche
          indirettamente,  dal  medesimo  Ministero,  ovvero  per  la
          sottoscrizione   di   capitale   di   societa'   di   nuova
          costituzione.  Le  somme  introitate  a  tale  titolo  sono
          riassegnate, anche in deroga  ai  limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  per  essere  versate  ad   apposita   contabilita'
          speciale di tesoreria. Le disposizioni del  presente  comma
          si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione  della
          presente legge. 
              7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
              "8-bis. I fondi istituiti dalla  societa'  di  gestione
          del risparmio del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          possono acquistare immobili ad uso  ufficio  di  proprieta'
          degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
          pubbliche  amministrazioni  nonche'   altri   immobili   di
          proprieta' dei medesimi  enti  di  cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo del territorio. Le azioni della predetta  societa'
          di  gestione  del  risparmio  possono  essere   trasferite,
          mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con
          apposita convenzione la stessa  societa'  di  gestione  del
          risparmio puo' avvalersi in via transitoria  del  personale
          dell'Agenzia del demanio". 
              8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure
          di  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato
          all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di
          razionalizzazione del patrimonio  immobiliare  dello  Stato
          ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi  1311  e
          1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  effettuata
          mediante trattativa  privata,  salve  comprovate  esigenze,
          anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
          Ministero degli affari esteri di cui  all'articolo  80  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. La stima del valore di  mercato  dei  beni  di  cui  al
          presente comma puo' essere effettuata anche avvalendosi  di
          soggetti competenti nel luogo dove  e'  ubicato  l'immobile
          oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono
          assoggettati al controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti. 
              9. Le  risorse  nette  derivanti  dalle  operazioni  di
          dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione
          del debito pubblico.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n.1 recante "Disposizioni urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'.": 
              "Art. 66. (Dismissione di terreni demaniali agricoli  e
          a vocazione agricola) 
                
              1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  di
          natura  non  regolamentare  da  adottare  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, anche  sulla  base
          dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del  demanio  nonche'  su
          segnalazione dei soggetti interessati, individua i  terreni
          agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
          finalita' istituzionali,  di  proprieta'  dello  Stato  non
          ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  nonche'  di  proprieta'
          degli  enti  pubblici  nazionali,  da   alienare   a   cura
          dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
          pubblicazione  del  bando  per  gli  immobili   di   valore
          inferiore a 100.000  euro  e  mediante  asta  pubblica  per
          quelli  di  valore  pari  o  superiore  a   100.000   euro.
          L'individuazione del bene ne determina il trasferimento  al
          patrimonio disponibile dello Stato. Ai  citati  decreti  di
          individuazione  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi  3,  4  e  5,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
          da porre a base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al
          presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
          medi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo
          sono altresi' stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo. 
              2. I beni di cui al comma  1  possono  formare  oggetto
          delle operazioni di riordino fondiario di cui  all'articolo
          4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 
              3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
          comma   1,   al    fine    di    favorire    lo    sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile e'  riconosciuto
          il diritto di prelazione ai giovani imprenditori  agricoli,
          cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185. 
              4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
          applicano le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5-bis,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
          228. 
              5. I giovani imprenditori agricoli  che  acquistano  la
          proprieta' dei  terreni  alienati  ai  sensi  del  presente
          articolo possono accedere ai benefici di cui  al  capo  III
          del titolo I del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
          185, e successive modificazioni. 
              6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
          di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  l'Agenzia  del
          demanio acquisisce preventivamente l'assenso  alla  vendita
          da parte degli enti gestori delle medesime aree. 
              7.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  anche   su
          richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per  le
          finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i  beni  di
          loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e  compresi
          quelli attribuiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85;  a  tal   fine   possono   conferire
          all'Agenzia del demanio  mandato  irrevocabile  a  vendere.
          L'Agenzia provvede al  versamento  agli  enti  territoriali
          gia' proprietari dei proventi derivanti  dalla  vendita  al
          netto dei costi sostenuti e documentati. 
              8 Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo
          non puo' essere  attribuita  una  destinazione  urbanistica
          diversa da quella agricola prima del decorso di venti  anni
          dalla trascrizione  dei  relativi  contratti  nei  pubblici
          registri immobiliari. 
              9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
          di cui ai commi precedenti al  netto  dei  costi  sostenuti
          dall'Agenzia del demanio  per  le  attivita'  svolte,  sono
          destinate alla riduzione  del  debito  pubblico.  Gli  enti
          territoriali destinano le predette risorse  alla  riduzione
          del proprio debito e, in assenza del debito o per la  parte
          eventualmente eccedente al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
              10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
          successive modificazioni e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  27  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici.": 
              "Art. 27. (Dismissioni immobili) 
              1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio
          2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo: 
              "Art.33-bis. 
              Strumenti sussidiari per  la  gestione  degli  immobili
          pubblici 
              1. Per la valorizzazione,  trasformazione,  gestione  e
          alienazione  del   patrimonio   immobiliare   pubblico   di
          proprieta'  dei  Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane,
          Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi,  nonche'
          dei  diritti  reali  relativi  ai  beni   immobili,   anche
          demaniali, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi  del  presente
          decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  di  societa',
          consorzi o fondi immobiliari. 
              2.  L'avvio  della  verifica  di   fattibilita'   delle
          iniziative  di  cui  al  presente  articolo   e'   promosso
          dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
          cui al comma 4 dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni  dalla
          legge 23 novembre 2001,  n.  410.  Qualora  siano  compresi
          immobili soggetti a vincoli di tutela,  per  l'acquisizione
          di pareri e nulla-osta  preventivi  ovvero  orientativi  da
          parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
          del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
          servizi di cui all'articolo 14-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 che si deve esprimere  nei  termini  e  con  i
          criteri  indicati  nel  predetto  articolo.   Conclusa   la
          procedura  di  individuazione  degli  immobili  di  cui  al
          presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro
          60 giorni  dal  ricevimento  della  proposta.  Le  risposte
          positive costituiscono intesa  preventiva  all'avvio  delle
          iniziative. In caso di mancata espressione entro i  termini
          anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
              3. Qualora le iniziative di cui  al  presente  articolo
          prevedano forme societarie, ad esse partecipano i  soggetti
          apportanti e il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
          vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
          di  finanziatore  e  di  struttura  tecnica  di   supporto.
          L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di
          evidenza   pubblica,   gli   eventuali   soggetti   privati
          partecipanti. La stessa Agenzia, per lo  svolgimento  delle
          attivita' relative all'attuazione  del  presente  articolo,
          puo'  avvalersi  di  soggetti  specializzati  nel  settore,
          individuati tramite procedure ad  evidenza  pubblica  o  di
          altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita'  di
          cui al presente comma  dovra'  avvenire  nel  limite  delle
          risorse finanziarie disponibili. Le  iniziative  realizzate
          in forma societaria sono soggette al controllo della  Corte
          dei Conti sulla  gestione  finanziaria,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 12 della legge  21  marzo  1958,  n.
          259. 
              4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio  e  i  soggetti  partecipanti
          sono disciplinati dalla legge, e da un  atto  contenente  a
          pena di nullita' i diritti e i doveri  delle  parti,  anche
          per gli aspetti patrimoniali.  Tale  atto  deve  contenere,
          inoltre, la definizione delle modalita' e  dei  criteri  di
          eventuale    annullamento    dell'iniziativa,    prevedendo
          l'attribuzione   delle   spese    sostenute,    in    quota
          proporzionale, tra i soggetti partecipanti. 
              5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle
          iniziative concordate ai sensi del  presente  articolo  non
          modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823  e
          829, primo comma, del codice  civile,  dei  beni  demaniali
          trasferiti.  Per  quanto  concerne  i  diritti   reali   si
          applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
          iniziative di cui al presente articolo,  se  costituite  in
          forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si  applica
          la  disciplina  prevista  dal  codice  civile,  ovvero   le
          disposizioni generali  sui  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare. 
              6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
          presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
          cui all'articolo 2, comma  488,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
              7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
              "1.   Per   procedere   al   riordino,    gestione    e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di   Regioni,
          Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
          Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
          essi,  con  delibera  dell'organo  di  Governo   individua,
          redigendo apposito elenco, sulla base e  nei  limiti  della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  Ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge
          28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui  al  paragrafo  3  dell'articolo  3
          della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
          soggette a valutazione ambientale strategica"." 
              2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo: 
              "Art. 3-ter 
              Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
              1.  L'attivita'  dei  Comuni,   Citta'   metropolitane,
          Province,  Regioni   e   dello   Stato,   anche   ai   fini
          dell'attuazione  del  presente  articolo,  si   ispira   ai
          principi    di    cooperazione    istituzionale    e     di
          copianificazione, in base ai quali essi  agiscono  mediante
          intese e accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,
          l'istituzione di sedi stabili di concertazione al  fine  di
          perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la  coerenza
          e la riduzione dei tempi delle procedure di  pianificazione
          del territorio. 
              2.  Al  fine  di   contribuire   alla   stabilizzazione
          finanziaria, nonche' per promuovere iniziative  volte  allo
          sviluppo economico e alla coesione sociale e per  garantire
          la  stabilita'  del  Paese,  il  Presidente  della   Giunta
          regionale,  d'intesa  con   la   Provincia   e   i   comuni
          interessati, promuove, anche tramite la  sottoscrizione  di
          uno o piu' protocolli d'intesa ai  sensi  dell'articolo  15
          della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di
          "programmi unitari di valorizzazione territoriale"  per  il
          riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili  di
          proprieta' della Regione  stessa,  della  Provincia  e  dei
          comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,   anche   statale,
          proprietario, detentore o  gestore  di  immobili  pubblici,
          nonche'   degli   immobili   oggetto   di   procedure    di
          valorizzazione di cui  al  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. Nel caso in  cui  tali  programmi  unitari  di
          valorizzazione  territoriale  non  coinvolgano  piu'   Enti
          territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assunto
          dall'Organo  di  governo  di  detti  Enti.   Qualora   tali
          programmi  unitari  di  valorizzazione  siano  riferiti  ad
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  o   in   uso   alle
          Amministrazioni centrali dello Stato, il  potere  d'impulso
          e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
          presente  decreto,  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita'  di
          attuazione  e  i  reciproci  impegni   con   il   Ministero
          utilizzatore. 
              3.  Nel  rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e  adeguatezza  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra  le
          istituzioni, lo Stato partecipa  ai  programmi  di  cui  al
          comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le  Amministrazioni
          statali competenti, con particolare  riguardo  alle  tutele
          differenziate ove presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
          predetti  programmi,  per  consentire  la  conclusione  dei
          processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 
              4. Per l'attuazione delle norme contenute nel  presente
          articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del
          demanio e le strutture tecniche della Regione e degli  enti
          locali  interessati  possono  individuare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le  azioni,
          gli strumenti,  le  risorse,  con  particolare  riguardo  a
          quelle potenzialmente derivanti  dalla  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare pubblico,  che  saranno  oggetto  di
          sviluppo   nell'ambito    dei    programmi    unitari    di
          valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo  una
          struttura unica di attuazione del  programma,  anche  nelle
          forme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              5. I programmi unitari di  valorizzazione  territoriale
          sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
          certi, autodeterminati dalle Amministrazioni  partecipanti,
          nel rispetto dei limiti e dei principi generali di  cui  al
          presente articolo, un processo di valorizzazione unico  dei
          predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
          territoriale e con la programmazione  economica  che  possa
          costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
          riferimento,  elemento  di   stimolo   ed   attrazione   di
          interventi di  sviluppo  sostenibile  locale,  nonche'  per
          incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali  e  di
          quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai  programmi
          unitari di  valorizzazione  territoriale  disciplinati  dal
          presente articolo, i beni gia'  inseriti  in  programmi  di
          valorizzazione di cui decreto  ministeriale  richiamato  al
          comma 5-bis dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e  permuta  gia'
          avviati e quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  articolo,   risultano   sottoscritti
          accordi  tra  Amministrazioni  pubbliche,  a  meno  che   i
          soggetti  sottoscrittori  concordino   congiuntamente   per
          l'applicazione della presente disciplina. 
              6. Qualora sia necessario riconfigurare  gli  strumenti
          territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi
          di valorizzazione di cui al comma 2,  il  Presidente  della
          Giunta regionale,  ovvero  l'Organo  di  governo  preposto,
          promuove la sottoscrizione di un accordo  di  programma  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale
          di   regolamentazione   della   volonta'    dei    soggetti
          esponenziali del territorio di procedere alla variazione di
          detti strumenti di  pianificazione,  al  quale  partecipano
          tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari  da  parte
          degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione
          del programma. 
              7. Nell'ambito dell'accordo  di  programma  di  cui  al
          comma  6,  puo'  essere   attribuita   agli   enti   locali
          interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e
          il  15%  del  ricavato   della   vendita   degli   immobili
          valorizzati se di proprieta' dello Stato da  corrispondersi
          a richiesta dell'ente locale interessato,  in  tutto  o  in
          parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo
          di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai  fini  di  una
          loro  valorizzazione,  siano  oggetto  di   concessione   o
          locazione   onerosa,   all'Amministrazione   comunale    e'
          riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore
          al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
          dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle
          relative  leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere
          necessarie alla riqualificazione e  riconversione,  che  il
          concessionario o  il  locatario  corrisponde  all'atto  del
          rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo  edilizio.
          La regolamentazione per l'attribuzione di tali  importi  e'
          definita nell'accordo  stesso,  in  modo  commisurato  alla
          complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
          procedimento    e    tali    importi    sono    finalizzati
          all'applicazione dei commi da 138  a  150  dell'articolo  1
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220.  I  suddetti  importi
          sono versati all'Ente territoriale direttamente al  momento
          dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
              8. L'accordo deve  essere  concluso  entro  il  termine
          perentorio di 120 giorni dalla data della  sua  promozione.
          Le  Regioni  possono   disciplinare   eventuali   ulteriori
          modalita' di conclusione del predetto accordo di programma,
          anche ai fini della celere approvazione della variante agli
          strumenti di  pianificazione  urbanistica  e  dei  relativi
          effetti,   della   riduzione   dei    termini    e    delle
          semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti  si
          impegnano ad attuare, al fine di accelerare  le  procedure,
          delle modalita'  di  superamento  delle  criticita',  anche
          tramite  l'adozione  di  forme  di  esercizio  dei   poteri
          sostitutivi previste  dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita'  di  definizione
          del procedimento utile a garantire il rispetto del  termine
          di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
          entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
          della Giunta regionale le  procedure  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
          acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste  di
          prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al
          programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale.   Il
          programma   unitario   di   valorizzazione    territoriale,
          integrato dalle modifiche relative alle  suddette  proposte
          di   adeguamento   e   prescrizioni   viene    ripresentato
          nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di
          programma. La ratifica dell'accordo di programma  da  parte
          dell'Amministrazione  comunale,   ove   ne   ricorrano   le
          condizioni, puo' assumere l'efficacia di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
              9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province  e
          i  comuni,   ovvero   l'Amministrazione   promuovente   per
          l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
          2, possono concludere uno o piu'  accordi  di  cooperazione
          con il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai
          sensi  dei  commi  4  e  5  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
          formazione  del  programma   unitario   di   valorizzazione
          territoriale, identificando gli elementi vincolanti per  la
          trasformazione  dei  beni  immobili,  in  coerenza  con  la
          sostenibilita'  economica-finanziaria   e   attuativa   del
          programma stesso. 
              10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla
          valutazione  delle  tutele  di  natura   storico-artistica,
          archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale  si
          esprimono nell'ambito  dell'accordo  di  cui  al  comma  6,
          unificando  tutti  i  procedimenti  previsti  dal   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42.   Qualora   tale
          espressione  non  avvenga   entro   i   termini   stabiliti
          nell'accordo di programma, il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali puo' avocare a se'  la  determinazione,
          assegnando alle proprie strutture centrali un  termine  non
          superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
          proponendo  eventuali  adeguamenti   o   prescrizioni   per
          l'attuazione  del  programma  unitario  di   valorizzazione
          territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
          l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per  i
          profili di sua competenza. 
              11. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  e'
          possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33  e
          33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111  e
          delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica. Per il finanziamento degli studi di  fattibilita'
          e  delle  azioni  di  supporto  dei  programmi  unitari  di
          valorizzazione territoriale, l'Agenzia del  demanio,  anche
          in cofinanziamento con la Regione, le Province e i  comuni,
          puo' provvedere a  valere  sui  propri  utili  di  gestione
          ovvero sul  capitolo  relativo  alle  somme  da  attribuire
          all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei  beni  immobili,
          per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento  e
          la valorizzazione dei beni del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
              12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo  del
          comma 2, per la valorizzazione degli  immobili  in  uso  al
          Ministero della difesa, lo stesso Ministro,  previa  intesa
          con il Presidente della Giunta regionale  o  il  Presidente
          della Provincia, nonche' con  gli  Organi  di  governo  dei
          comuni  provvede  alla  individuazione  delle  ipotesi   di
          destinazioni d'uso da attribuire agli immobili  stessi,  in
          coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
          urbanistici. Qualora gli stessi  strumenti  debbano  essere
          oggetto di  riconformazione,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale o  il  Presidente  della  Provincia  promuove  un
          accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  ai  sensi  della
          relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo
          di programma possono essere applicate le procedure  di  cui
          al presente articolo. 
              13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il
          riutilizzo degli immobili non necessari in  via  temporanea
          alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito,  previa
          intesa con il Comune  e  con  l'Agenzia  del  demanio,  per
          quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento  della
          concessione di valorizzazione di  cui  all'articolo  3-bis.
          L'utilizzo deve  avvenire  nel  rispetto  delle  volumetrie
          esistenti, anche attraverso interventi di cui alla  lettera
          c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
          380  e  delle   relative   leggi   regionali   e   possono,
          eventualmente,   essere   monetizzati    gli    oneri    di
          urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsione  della   somma
          prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
          per la durata della concessione stessa, un'aliquota del  10
          per cento  del  canone  relativo.  Il  concessionario,  ove
          richiesto, e'  obbligato  al  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi  al  termine  del  periodo  di  concessione   o   di
          locazione. Nell'ambito degli  interventi  previsti  per  la
          concessione dell'immobile  possono  essere  concordati  con
          l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di  opere
          di riqualificazione degli immobili per consentire  parziali
          usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita'  per  il
          rilascio  delle  licenze  di  esercizio   delle   attivita'
          previste  e  delle   eventuali   ulteriori   autorizzazioni
          amministrative." 
              3. All'articolo 7, comma 1,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono
          inserite  le  seguenti  parole  "e   agricoli,   anche   su
          segnalazione dei soggetti interessati,". 
              3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre
          2011, n.  183,  dopo  le  parole  "terreni  alienati"  sono
          inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo". 
              3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
          2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  prezzo
          dei terreni da porre a base delle procedure di  vendita  di
          cui al presente comma e' determinato sulla base  di  valori
          agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.". 
              3-quater. All'articolo  7,  comma  4,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183,  dopo  le  parole  "i  comuni"  sono
          aggiunte le seguenti ", anche  su  richiesta  dei  soggetti
          interessati". 
              3-quinquies. All'articolo 7, comma 4,  della  legge  12
          novembre 2011,  n.  183,  le  parole  "aventi  destinazione
          agricola" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  vocazione
          agricola e agricoli". 
              4. All'articolo 2, comma 222 della  legge  23  dicembre
          2009,  n.  191,  le  parole  "c)  stipula  i  contratti  di
          locazione ovvero rinnova, qualora ne persista  il  bisogno,
          quelli   in   scadenza    sottoscritti    dalle    predette
          amministrazioni e, salvo quanto previsto alla  lettera  d),
          adempie i predetti  contratti;  d)  consegna  gli  immobili
          locati alle amministrazioni interessate che,  per  il  loro
          uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "c)  rilascia  alle  predette
          amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
          locazione  ovvero  al  rinnovo  di  quelli   in   scadenza,
          ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
          ogni  contratto  di  locazione  stipulato  dalle   predette
          amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
          dell'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate." 
              5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio  2011,  n.   111,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al  comma  2,  le  parole  "1°  gennaio  2012"  sono
          soppresse e sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2013"; 
              b) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole  "limiti
          stabiliti  dalla  normativa  vigente,"  sono  inserite   le
          seguenti "dandone  comunicazione,  limitatamente  ai  nuovi
          interventi, all'Agenzia del demanio che ne  assicurera'  la
          copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma  6
          a condizione che gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli interventi."; 
              c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
          straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono
          inserite  le  seguenti  parole  "puo'  dotarsi  di  proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi". 
              6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  le
          parole "nonche' agli alloggi di  cui  al  comma  442"  sono
          soppresse. 
              7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  15
          dicembre  1990,  n.  396,  le  parole   "nonche'   definire
          organicamente il piano di  localizzazione  delle  sedi  del
          Parlamento, del  Governo,  delle  amministrazioni  e  degli
          uffici pubblici anche attraverso il  conseguente  programma
          di riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse. 
              7-bis. Il comma  4  dell'articolo  62  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. 
              7-ter. I commi 208 e 209 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              7-quater. Al comma 4  dell'articolo  3  del  D.P.R.  27
          aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h). 
              8. All'articolo 5, comma 5 del decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole  "In  sede  di
          prima  applicazione  del  presente  decreto";   le   parole
          "entrata in vigore del presente  decreto"  sono  sostituite
          dalle seguenti  parole:  "presentazione  della  domanda  di
          trasferimento". 
              9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento  degli
          istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
          Ministero della giustizia puo'  individuare  beni  immobili
          statali,  comunque   in   uso   all'Amministrazione   della
          giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione  in
          favore di soggetti pubblici e  privati,  mediante  permuta,
          anche parziale, con immobili gia' esistenti o da  edificare
          e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel  caso  in
          cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari
          siano da edificare i soggetti di cui al precedente  periodo
          non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni
          Pubbliche redatta  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure
          di  valorizzazione  e  dismissione  sono   effettuate   dal
          Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia  del  demanio,
          anche in deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
          generale dello Stato, nel rispetto  dei  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico - contabile. 
              10. Per le finalita' di cui al comma  9,  il  Ministero
          della giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione
          penitenziaria,  individua  i  comuni  all'interno  del  cui
          territorio devono insistere gli immobili gia'  esistenti  o
          da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e
          determina le opere da realizzare. 
              11. Il Ministero  della  giustizia  affida  a  societa'
          partecipata al 100% dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, in qualita' di centrale di committenza,  ai  sensi
          dell'  articolo  33  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il   compito   di
          provvedere alla  stima  dei  costi,  alla  selezione  delle
          proposte per la realizzazione  delle  nuove  infrastrutture
          penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al  comma  9,
          con preferenza per le  proposte  conformi  alla  disciplina
          urbanistico - edilizia vigente. 
              12. Per  l'approvazione  degli  interventi  volti  alla
          realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
          eventuali  variazioni  degli  strumenti   urbanistici,   la
          centrale di committenza di cui al comma 11  puo'  convocare
          una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di
          programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
          Regioni, degli enti locali e  delle  altre  amministrazioni
          interessate. 
              13. Gli immobili realizzati all'esito  delle  procedure
          previste dal presente articolo sono oggetto di permuta  con
          immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della
          giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o  dismissione.
          A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
          del Demanio, individua  con  uno  o  piu'  decreti  i  beni
          immobili  oggetto  di  dismissione,  secondo  le   seguenti
          procedure: 
              a) le valorizzazioni e/o  dismissioni  sono  effettuate
          dal Ministero  della  giustizia,  che  puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o
          dell'Agenzia  del  Territorio   e/o   della   centrale   di
          committenza di cui al comma 11; 
              b) la determinazione del valore degli immobili  oggetto
          di dismissione e'  effettuata  con  decreto  del  Ministero
          della  giustizia,  previo  parere  di   congruita'   emesso
          dall'Agenzia   del   Demanio,   che   tiene   conto   della
          valorizzazione dell'immobile medesimo; 
              c) il Ministero della giustizia comunica  al  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
          da  valorizzare   e   dismettere,   insieme   alle   schede
          descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali si  pronuncia,  entro  il  termine
          perentorio  di  trenta   giorni   dalla   ricezione   della
          comunicazione,  in  ordine  alla  verifica   dell'interesse
          storico-artistico e individua, in caso positivo,  le  parti
          degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo  agli
          indirizzi di carattere generale  di  cui  all'articolo  12,
          comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          42  del  2004.  Per  i  beni  riconosciuti   di   interesse
          storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
          costituisce dichiarazione ai  sensi  dell'articolo  13  del
          citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste
          dal citato codice sono rilasciate o negate  entro  sessanta
          giorni  dalla  ricezione  dell'istanza.  Qualora  entro  il
          termine di 60 giorni le amministrazioni competenti  non  si
          siano pronunciate,  le  approvazioni  e  le  autorizzazioni
          previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
          positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima  e
          seconda, si applicano anche dopo la dismissione; 
              d) gli immobili  da  dismettere  sono  individuati  con
          decreto dal Ministero della  giustizia,  sentita  l'Agenzia
          del  demanio,  ed  entrano  a  far  parte  del   patrimonio
          disponibile dello Stato; 
              e)  per  l'approvazione  della   valorizzazione   degli
          immobili individuati e delle conseguenti  variazioni  degli
          strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al
          comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi  e
          promuovere accordi di programma ai sensi  dell'articolo  34
          del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  con  la
          partecipazione delle Regioni, degli  enti  locali  e  delle
          altre amministrazioni interessate; 
              f) i contratti di permuta sono approvati dal  Ministero
          della giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata  per
          sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale  dello
          stesso Ministero; 
              g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di
          permuta,  esclusivamente  in  favore   dell'Amministrazione
          statale, sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per una quota pari all'80 per cento. La restante quota  del
          20  per  cento  e'   assegnata   agli   enti   territoriali
          interessati alle valorizzazioni. 
              14.  Gli  oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'
          svolte dalla societa' indicata nel comma 11, in virtu'  del
          presente articolo sono posti  a  carico  dei  soggetti  che
          risulteranno cessionari dei beni oggetto di  valorizzazione
          e/o dismissione 
              15. I soggetti di cui al comma 9, in caso  di  immobili
          di nuova realizzazione, devono assumere  a  proprio  carico
          gli  oneri  di  finanziamento  e  di  costruzione.   Devono
          altresi' essere previste forme di penalita'  a  carico  dei
          medesimi  soggetti  per  la  realizzazione  di  opere   non
          conformi alla proposta. 
              16. In considerazione della necessita' di procedere  in
          via urgente all'acquisizione di  immobili  da  destinare  a
          nuovi istituti penitenziari, le conferenze  di  servizi  di
          cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono  concluse
          entro il termine di quindici giorni dal loro avvio;  e  gli
          accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi
          e approvati entro il termine  di  trenta  giorni  dal  loro
          avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
          strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco  deve  essere
          ratificata dal consiglio  comunale  entro  quindici  giorni
          dall'approvazione dell'accordo, decorsi i  quali  l'accordo
          stesso si intende comunque ratificato. 
              17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle
          Regioni a statuto speciale e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di  attuazione
          relativamente al trasferimento dei beni oggetto  dei  commi
          da 9 a 16.". 
              Si riporta il testo degli articoli 307, comma 10, e 314
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  recante
          "Codice dell'ordinamento militare.": 
              "Art. 307. (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa) 
              (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con  uno  o
          piu' decreti, gli immobili  militari,  non  compresi  negli
          elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le  seguenti
          procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi generali dell'ordinamento giuridico  -  contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base  d'asta  e'  decretata  dal  Ministero  della   difesa
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione." 
              "Art. 314. (Fondi comuni  di  investimento  immobiliare
          per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari) 
              1.   Allo   scopo   di   conseguire,   attraverso    la
          valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari,  le
          risorse    necessarie    a    soddisfare    le     esigenze
          infrastrutturali e  alloggiative  delle  Forze  armate,  il
          Ministero della  difesa  e'  autorizzato  a  promuovere  la
          costituzione di uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare,  d'intesa  con  i  comuni  con  i  quali  sono
          sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2. 
              2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa
          sono individuati gli immobili da trasferire o da  conferire
          ai  fondi,  che  possono  costituire  oggetto  di  appositi
          accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
          ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili  nei
          citati  decreti  ne  determina  la   classificazione   come
          patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Tali  decreti,   da
          pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale,   hanno   effetto
          dichiarativo della proprieta',  in  assenza  di  precedenti
          trascrizioni,   e   producono    gli    effetti    previsti
          dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici
          competenti  provvedono,  se  necessario,  alle  conseguenti
          attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso
          l'inserimento degli immobili nei citati decreti e'  ammesso
          ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data  di
          pubblicazione   dei   medesimi   decreti   nella   Gazzetta
          Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge. 
              3. Per gli immobili oggetto degli accordi di  programma
          di valorizzazione che  sono  assoggettati  alla  disciplina
          prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'
          acquisito il parere  della  competente  soprintendenza  del
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che  si
          esprime entro trenta giorni. 
              4. Il  Ministero  della  difesa  individua,  attraverso
          procedura  competitiva,  la  societa'   di   gestione   del
          risparmio  (SGR)  per  il  funzionamento  dei  fondi  e  le
          cessioni delle  relative  quote,  fermo  restando  che  gli
          immobili conferiti che sono  ancora  in  uso  al  Ministero
          della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
          a titolo gratuito fino alla riallocazione  delle  funzioni,
          da realizzare sulla base del crono-programma stabilito  con
          il decreto di conferimento degli immobili al fondo 
              5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
          articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18  e  19,
          3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e  2-quinquies,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni. 
              6. I proventi monetari derivanti dalla  cessione  delle
          quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
          fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita'
          previste dall'articolo 307, comma 10, lettera  d).  A  tale
          fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa
          di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle  risorse
          di pertinenza del Ministero della difesa.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          L. 6 luglio 2002, n. 137.": 
              "Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale) 
              1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre cinquanta anni,  se  mobili,  o  ad  oltre
          settanta  anni,   se   immobili,   sono   sottoposte   alle
          disposizioni della presente Parte fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice . 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali . 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
          10.  Il  procedimento  di  verifica   si   conclude   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta . ".