Art. 44
Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita'
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, (( del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 )), e successive modificazioni, (( al fine di
precisare )) le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo
scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. (soppresso).
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400 recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
"Art. 3. (Intese)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Si riporta il testo dell'articolo 146, comma 9, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 146. (Autorizzazione)
(Omissis).
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.".
Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 5.