Art. 44 
 
 
      Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita' 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, (( del codice di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 )), e successive modificazioni, (( al fine  di
precisare )) le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. (soppresso). 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.400 recante  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.", vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  "Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali": 
              "Art. 3. (Intese) 
                
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  146,  comma  9,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  "Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 146. (Autorizzazione) 
              (Omissis). 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.". 
              Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 20, comma 4, della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 5.