Art. 45 
 
 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
 
  1. (( Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo )) 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  ((  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, )) che specificano  la  tipologia  dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  21,  27  e  34,
          paragrafi da 19 a 19.8 e 26, dell'allegato B  ,del  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  "Codice  in
          materia di protezione dei dati personali.". come modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          giudiziari) 
                
              1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge o provvedimento del  Garante
          che  specifichino  le  finalita'  di  rilevante   interesse
          pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
          operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno  o  con  i  suoi  uffici  periferici  di   cui
          all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
          trattati e delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
          si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. " 
              "Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari) 
              1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  di
          privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto
          se  autorizzato  da  espressa  disposizione  di   legge   o
          provvedimento del Garante  che  specifichino  le  rilevanti
          finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto
          previsto dall'articolo 21, comma 1-bis." 
              "Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) 
              1. Il trattamento  di  dati  personali  effettuato  con
          strumenti elettronici e' consentito solo se sono  adottate,
          nei  modi  previsti  dal  disciplinare  tecnico   contenuto
          nell'allegato B), le seguenti misure minime : 
              a) autenticazione informatica; 
              b) adozione di procedure di gestione delle  credenziali
          di autenticazione; 
              c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
              d)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
              e) protezione degli strumenti elettronici  e  dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
              f) adozione di procedure per la custodia  di  copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
              g) (soppressa); 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis. (abrogato). 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro. 
              Paragrafi  19-19.8   (Documento   programmatico   sulla
          sicurezza) 
                
              19. (soppresso). 
              19.1 (soppresso) 
              19.2. (soppresso). 
              19.3. (soppresso). 
              19.4. (soppresso). 
              19.5. (soppresso). 
              19.6 (soppresso). 
              19.7. (soppresso). 
              19.8 (soppresso). 
              26.(soppresso).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
              "Art. 15.(Ordinamento) 
              (Omissis). 
          2. L'organizzazione periferica del ministero e'  costituita
          dagli Uffici territoriali del governo di  cui  all'articolo
          11,  anche  con  compiti  di  rappresentanza  generale  del
          governo sul territorio, dalle Questure  e  dalle  strutture
          periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.".