Art. 46 
 
 
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
Ministero della difesa e di Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
                            degli utenti. 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del (( codice del consumo, di cui al  ))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, al  Consiglio  Nazionale  dei  Consumatori  e
degli Utenti, di cui  al  medesimo  articolo,  non  si  applicano  le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di
riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i  risparmi  di  spesa
gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.400,  vedasi   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, lettere
          b) ed f), della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).": 
              "Art. 2. (Autorizzazione dell'adozione  di  regolamenti
          di delegificazione per il riordino, di  Enti  ed  organismi
          pubblici statali.) 
              (Omissis). 
              634. Al fine di conseguire gli obiettivi di  stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi : 
              a) fusione di enti,  organismi  e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
              b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici  che
          non svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
              c) fusione, trasformazione o  soppressione  degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
              d)  razionalizzazione   degli   organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
              e) previsione che, per gli enti soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
              f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
              g)  trasferimento,  all'amministrazione   che   riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
              h) la riduzione del numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  136,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  recante
          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  L.  29
          luglio 2003, n. 229.": 
              "Art. 136. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
          utenti) 
              (Omissis). 
              4. E' compito del Consiglio: 
              a) esprimere pareri, ove  richiesto,  sugli  schemi  di
          atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
          consumatori e degli utenti; 
              b)  formulare  proposte  in  materia  di   tutela   dei
          consumatori  e  degli  utenti,  anche  in  riferimento   ai
          programmi e alle politiche comunitarie; 
              c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi
          del consumo e sui diritti dei consumatori e  degli  utenti,
          ed il  controllo  della  qualita'  e  della  sicurezza  dei
          prodotti e dei servizi; 
              d)  elaborare  programmi  per   la   diffusione   delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti; 
              e)  favorire   iniziative   volte   a   promuovere   il
          potenziamento dell'accesso dei consumatori e  degli  utenti
          ai mezzi di  giustizia  previsti  per  la  soluzione  delle
          controversie; 
              f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento  tra
          le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
          consumatori e  degli  utenti,  assumendo  anche  iniziative
          dirette a promuovere la  piu'  ampia  rappresentanza  degli
          interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito  delle
          autonomie locali. A tale fine  il  presidente  convoca  una
          volta all'anno una sessione a carattere  programmatico  cui
          partecipano  di  diritto  i  presidenti   degli   organismi
          rappresentativi dei consumatori  e  degli  utenti  previsti
          dagli ordinamenti regionali e delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
          privati di altri Paesi e dell'Unione europea; 
              h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali
          difficolta',    impedimenti    od    ostacoli,     relativi
          all'attuazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          semplificazione   procedimentale   e   documentale    nelle
          pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono  verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della  funzione  pubblica  e  l'Ufficio   per   l'attivita'
          normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
          delle procedure.".