Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti.
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera
h), del (( codice del consumo, di cui al )) decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di
riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa
gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, lettere
b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).":
"Art. 2. (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti
di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi
pubblici statali.)
(Omissis).
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi :
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 136, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29
luglio 2003, n. 229.":
"Art. 136. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti)
(Omissis).
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi
del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti,
ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei
prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra
le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita'
normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure.".