Art. 33
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita'
aziendale
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo grado»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobili ad uso non abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento
tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio»; ))
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti
di natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i
quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli
ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle
imprese su richiesta del debitore;»;
2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis »
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di
cui all'articolo 161;»;
(( a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decadenza
dall'azione e computo dei termini»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese»;
a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente»; ))
b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»;
2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:
«, designato dal debitore,»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»;
3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria»;
(( 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione
degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo
163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;
Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale
dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il
debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il
termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni»; ))
c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e
cautelari»;
c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» ((
le parole: «al decreto» sono soppresse ));
2) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;
d) (( nel titolo III, capo II, )) dopo l'articolo 169 e'
aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a
sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della
presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere
autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola
compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,
ottavo comma, (( 72-ter )) e 80 primo comma.»;
(( d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti»;
2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono
sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far
pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per
telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla
chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come
tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti
a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al
verbale»;
d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione
del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel
giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto»;
d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: «contesta» e'
sostituita dalle seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano» ));
e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la
documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente
ad una relazione redatta da un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e
sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei (( nel rispetto )) dei seguenti termini:
a) entro (( centoventi )) giorni dall'omologazione, in caso di
crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro (( centoventi )) giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;
2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del
debitore», sono aggiunte le seguenti: «, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati»;
3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti:
«l'integrale»;
4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;
(( e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da banche e intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,» sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti
derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo
quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del
concordato preventivo»;
4) il quarto comma e' abrogato;
5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i
creditori» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma, i
creditori, anche se soci,» ));
f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che presenta, anche ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno
finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali
finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei
creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non
ancora oggetto di trattative.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in
presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67.
Articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della
societa' in crisi). - Dalla data del deposito della domanda per
l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di
accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del
codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice
civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e
della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo
2486 del codice civile.»;
g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al
decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del
ricorso di cui all'articolo 161»;
h) (( nel titolo III, capo VI, )) dopo l'articolo 186 e' aggiunto
il seguente articolo:
« (( Articolo 186-bis )) (Concordato con continuita' aziendale). -
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche
di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente
articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo
comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa
prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori;
c) (( il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal
caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo
precedente non hanno diritto al voto. ))
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di
cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la
ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa'
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i
contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della
cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle
iscrizioni e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici,
quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 67, (( terzo comma, lettera d), )) che attesta la
conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del
contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti
di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,
il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero
non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui (( al
quarto comma )), lettera b), puo' provenire anche da un operatore
facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente
articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta
manifestamente (( dannoso )) per i creditori, il tribunale provvede
ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di
modificare la proposta di concordato.»;
i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente:
«Capo III. - Disposizioni applicabili nel caso di concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»;
l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente:
«Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il
professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli
articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'».
(( l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies». ))
2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato
preventivo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.
4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai
propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare
o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da
parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi (( dell'articolo
182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un
piano attestato ai sensi (( dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto )) 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel
registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa (( non
costituisce sopravvenienza attiva )) per la parte che eccede le
perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.».
5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi (( dell'articolo 182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n.
267. (( Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi
dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di
eventi estintivi». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 che reca Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81:
«67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti
non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente, purche' alla
data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Si riporta l'art. 69-bis del citato regio decreto
n.267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«69-bis. Decadenza dall'azione e computo dei termini.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni
dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese.».
- Si riporta l'art. 72 del citato regio decreto n.267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«72. Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a
quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo
del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del
diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione
di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso
non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente».
- Si riporta l'art. 161 del citato regio decreto n.267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«161. Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
del piano medesimo. Analoga relazione deve essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
Ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice
compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile,
in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con
conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti
dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi
dell'art. 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica
l'art. 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il
debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'art. 111.».
- Si riporta l'art. 168 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«168. Effetti della presentazione del ricorso.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo,
i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'art. precedente. Le ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.».
- Si riporta l'art. 178 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«178. Adesioni alla proposta di concordato.
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione
nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
dell'ammontare dei loro crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
dandone comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono
far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per
lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti
giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza,
si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai
fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a
norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in
calce al verbale.».
- Si riporta l'art. 179 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«179. Mancata approvazione del concordato.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177, il
giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale,
che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo
l'approvazione del concordato, che sono mutate le
condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai
creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di
omologazione fino all'udienza di cui all'art. 180 per
modificare il voto.
- Si riporta l'art. 180 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«180. Giudizio di omologazione.
Se il concordato e' stato approvato a norma del primo
comma dell'art. 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato, a cura del
debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 177 se un creditore appartenente ad una classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione
delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il
20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a
norma dell'art. 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.».
- Si riporta l'art. 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo commalettere a), b), c) e d), e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'intergale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- Si riporta l'art. 182-quater del citato regio decreto
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«182-quater. Disposizioni in tema di prededucibilita'
dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui
agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.
182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'art. 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i
crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'art. 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche'
la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di
ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile, il primo e il secondo comma del presente
art. si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai
soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il
finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o
del concordato preventivo.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i
creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal
computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato
ai sensi dell'art. 177 e dal computo della percentuale dei
crediti prevista all'art. 182-bis, primo e sesto comma.».
- Si riporta l'art. 184 del citato regio decreto 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«184. Effetti del concordato per i creditori.
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese del ricorso di cui all'art. 161. Tuttavia essi
conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.».
- Si riporta l'art. 217-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«217-bis. Esenzioni dai reati di bancarotta.
1. Le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma, e
217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui
all'art. 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis ovvero del piano di
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), nonche' ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'art. 182-quinquies.».
- Si riporta l'art. 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. Requisiti di ordine generale.
(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n.
554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'art. 6, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
art. non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi
1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i
soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui
alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
- Si riporta l'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
presente legge:
Art. 88. Sopravvenienze attive [Testo post riforma
2004]
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati allalettera f) del comma 1 dell'art. 85 e
allalettera b) del comma 1 dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e quelli per
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, ne' gli apporti effettuati dai
possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo o per effetto della
partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro
delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non
costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede
le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta l'art. 101 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 101. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite [Testo post riforma 2004]
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e
87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
e 2.
1-bis. (abrogato)
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del
decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso
quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando
ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le
imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'art. 27,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il
diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in dipendenza di eventi estintivi.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione».
- Si riporta il comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«10. Si considerano imprese di piu' rilevante
dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o
ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale
importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di
euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze
organizzative connesse all'attuazione del comma 9.».