(( Art. 27-bis Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati )) ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalita' semplificate:)) (( a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;)) (( b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita' stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.))