Art. 25 
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova  imprenditorialita'  e
l'occupazione, in particolare giovanile, con  riguardo  alle  imprese
start-up  innovative,  come  definite  al  successivo   comma   2   e
coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di
riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti
formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le
disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente
contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla
creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito  «  start-up  innovativa  »,  e'  la  societa'  di  capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui azioni o quote rappresentative  del  capitale  sociale  non  sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
  a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione
e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza  delle  quote  o
azioni rappresentative del capitale sociale e  dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria dei soci; 
  b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
  c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,  lo  sviluppo,
la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi
innovativi ad alto valore tecnologico; 
  g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di  beni
immobili. Ai fini di  questo  provvedimento,  in  aggiunta  a  quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le
spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di
incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali
per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale,
termini e licenze d'uso.  Le  spese  risultano  dall'ultimo  bilancio
approvato e  sono  descritte  in  nota  integrativa.  In  assenza  di
bilancio nel primo anno di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal  legale  rappresentante  della
start-up innovativa; 
  2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero; 
  3) sia  titolare  o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e
all'attivita' di impresa. 
  3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative  ai  fini
del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data  depositano
presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188
del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante
legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal  caso,  la  disciplina  di  cui  alla  presente   sezione   trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto,  se  la  start-up  innovativa  e'  stata
costituita entro i due anni precedenti, di  tre  anni,  se  e'  stata
costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni,  se  e'  stata
costituita entro i quattro anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad  accogliere
start-up innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter  installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
  b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
  c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
  d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
  e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
  a)  numero  di  candidature  di  progetti   di   costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno; 
  b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
  c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
  d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
  e) percentuale di variazione del numero complessivo degli  occupati
rispetto all'anno, precedente; 
  f) tasso di  crescita  media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate; 
  g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi  a  disposizione
dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti  a  favore
delle start-up innovative incubate; 
  h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle   start-up   innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza. 
  8. Per le start-up innovative di cui ai commi  2  e  3  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
  c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo; 
  e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita'; 
  f) elenco delle societa' partecipate; 
  g)  indicazione  dei  titoli   di   studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
  h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
  i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
  l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
  c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
  e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
  f) indicazione delle esperienze  professionali  del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili; 
  g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
  h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative. 
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta di seguito l'articolo  73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,
          "Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          [Testo post riforma 2004], Pubblicato nella Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              « Art. 73. Soggetti passivi (Testo post riforma 2004) 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Paesi diversi da quelli indicati  nel  decreto
          del Ministro delle finanze  4  settembre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre  1996,  e
          successive modificazioni, in cui almeno uno dei  disponenti
          ed almeno uno dei beneficiari del trust  siano  fiscalmente
          residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,
          inoltre, residenti  nel  territorio  dello  Stato  i  trust
          istituiti in uno  Stato  diverso  da  quelli  indicati  nel
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
          quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia,  diversi  dai
          fondi immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni. » . 
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo  2,  del   decreto
          legislativo  del  24  marzo  2006,  n.   155,   "Disciplina
          dell'impresa sociale", a norma della L. 13 giugno 2005,  n.
          118. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97: 
              « Art. 2. Utilita' sociale. 
              1. Si considerano beni e servizi  di  utilita'  sociale
          quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: 
              a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8  novembre
          2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
          sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
              b)  assistenza  sanitaria,   per   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
          dei  livelli  essenziali  di  assistenza»,   e   successive
          modificazioni, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; 
              c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14  febbraio
          2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
          di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; 
              d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al  Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale; 
              e) tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  ai  sensi
          della legge 15 dicembre 2004, n.  308,  recante  delega  al
          Governo per il riordino, il coordinamento e  l'integrazione
          della  legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di
          diretta  applicazione,  con  esclusione  delle   attivita',
          esercitate abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei
          rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
              f) valorizzazione del patrimonio  culturale,  ai  sensi
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              g) turismo sociale, di cui all'articolo  7,  comma  10,
          della legge 29 marzo 2001, n. 135,  recante  riforma  della
          legislazione nazionale del turismo; 
              h) formazione universitaria e post-universitaria; 
              i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
              l)  formazione   extra-scolastica,   finalizzata   alla
          prevenzione della dispersione  scolastica  ed  al  successo
          scolastico e formativo; 
              m) servizi strumentali alle imprese  sociali,  resi  da
          enti composti in misura superiore al settanta per cento  da
          organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. 
              2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita'  di
          impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la
          qualifica  di  impresa  sociale   le   organizzazioni   che
          esercitano attivita' di impresa, al  fine  dell'inserimento
          lavorativo di soggetti che siano: 
              a) lavoratori svantaggiati ai  sensi  dell'articolo  2,
          primo paragrafo, lettera  f),  punti  i),  ix)  e  x),  del
          regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre
          2002, della  Commissione  relativo  all'applicazione  degli
          articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti  di  Stato  a
          favore dell'occupazione; 
              b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2,  primo
          paragrafo, lettera  g),  del  citato  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002. 
              3. Per attivita' principale ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, si intende quella per la quale i  relativi  ricavi
          sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
          dell'organizzazione che  esercita  l'impresa  sociale.  Con
          decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti
          i criteri quantitativi e temporali  per  il  computo  della
          percentuale del settanta per cento dei  ricavi  complessivi
          dell'impresa. 
              4. I lavoratori di cui al  comma  2  devono  essere  in
          misura non inferiore al trenta  per  cento  dei  lavoratori
          impiegati a  qualunque  titolo  nell'impresa;  la  relativa
          situazione deve essere attestata ai sensi  della  normativa
          vigente. 
              5. Per gli enti di cui  all'articolo  1,  comma  3,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e   4   si   applicano
          limitatamente allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
          presente articolo. » . 
              Si riporta di seguito  l'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 23  luglio  2004,  n.  247,
          Regolamento di semplificazione  del  procedimento  relativo
          alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative
          dal registro delle imprese. Pubblicato nella Gazz.  Uff.  4
          ottobre 2004, n. 233: 
              « Art.3. Cancellazione della societa'  semplice,  della
          societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
          semplice. 
              1. Il procedimento per la cancellazione della  societa'
          semplice,  della  societa'  in  nome  collettivo  e   della
          societa'  in  accomandita  semplice   e'   avviato   quando
          l'ufficio del  registro  delle  imprese  rileva  una  delle
          seguenti circostanze: 
              a) irreperibilita' presso la sede legale; 
              b) mancato compimento di atti di gestione per tre  anni
          consecutivi; 
              c) mancanza del codice fiscale; 
              d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel
          termine di sei mesi; 
              e) decorrenza del termine  di  durata,  in  assenza  di
          proroga tacita. 
              2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva  una
          delle circostanze indicate al comma 1, anche a  seguito  di
          segnalazione da parte di altro pubblico ufficio,  avvia  il
          procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera
          raccomandata   con   avviso    di    ricevimento    inviata
          all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel  registro
          e   alla   residenza   anagrafica   di    ciascuno    degli
          amministratori  risultante  nel  registro,   a   comunicare
          l'avvenuto scioglimento  della  societa'  stessa  ovvero  a
          fornire  elementi  idonei  a  dimostrare   la   persistenza
          dell'attivita'   sociale   della    societa'.    L'ufficio,
          contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze
          di cui al comma 1.  Dell'avvio  del  procedimento  e'  data
          notizia  mediante  affissione  all'albo   camerale.   Nelle
          lettere  raccomandate  e   nell'avviso   affisso   all'albo
          camerale sono indicati gli effetti  ricollegati,  ai  sensi
          del comma 3, al mancato riscontro. 
              3. Decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  dell'ultima
          delle   lettere   raccomandate,   ovvero,   in   caso    di
          irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di  cui  al
          comma 2, decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  affissione
          della   notizia   nell'albo   camerale   senza   che    gli
          amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
          2, il conservatore trasmette gli  atti  al  Presidente  del
          Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o,  qualora
          non lo ritenga necessario,  puo'  trasmettere  direttamente
          gli atti al  giudice  del  registro  per  l'adozione  delle
          iniziative necessarie a  disporre  la  cancellazione  della
          societa'. 
              4. La trasmissione degli atti al giudice  del  registro
          e'  annotata  nel  registro  delle  imprese  a   cura   del
          conservatore,   con   l'indicazione    delle    circostanze
          accertate. 
              5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro  delle
          imprese valuta, in relazione all'importo e  alla  effettiva
          possibilita' di riscossione, se procedere alla  riscossione
          del diritto annuale, dei  diritti  di  segreteria  e  delle
          eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo  18  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere  dalla
          data  di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione.   La
          determinazione  di  non  procedere  alla   riscossione   e'
          motivata  con  comunicazione  al  competente  collegio  dei
          revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580. » .