Art. 28
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up
innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le
societa' gia' costituite.
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali
all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della
normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua
rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la
stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del
presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al
presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da
una parte variabile, consistente in trattamenti collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita'
del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o
parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono
definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati
con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle
regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa'
che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a
tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate
dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
Riferimenti normativi
Si riporta, di seguito, l'articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
< < Art. 1. Apposizione del termine.
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla
non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni. > > .
Si riportano di seguito gli articoli 5 e 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
< < Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione
dei contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui
al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono
prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e
trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine
avvenga nell'ambito di un processo organizzativo
determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio
di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo
progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
di una commessa consistente. In mancanza di un intervento
della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini
ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo
di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro. > >
< < Art.10. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4,
comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'
articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente
ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del medesimo Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8. 9. 10. (abrogati) > > .
Si riporta, di seguito, l'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O:
< < Art. 20. Condizioni di liceita'.
(In vigore dal 12 agosto 2012)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i lavoratori
svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto
la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e'
ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto
di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale,
ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio
di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e
privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza
alla persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. E'
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si
applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano
qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta
comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5
dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;
c) di lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto
svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede all'individuazione dei
lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18)
dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
> > .
Si riportano, di seguito, i commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O. :
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore
(In vigore dal 12 agosto 2012)
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e
della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali
correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla
presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche
del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle
sociali. > > .