Art. 31 
 
 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
          decadenza dei requisiti e attivita' di controllo 
 
  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3. 
  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma. 
  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui all'articolo 25, comma 8, e  in  ogni  caso,  una  volta  decorsi
quattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  di  seguito  l'articolo14-quinquies  della
          legge 27 gennaio 2012, n. 3  (Disposizioni  in  materia  di
          usura e di estorsione, nonche' di composizione delle  crisi
          da sovra indebitamento), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          gennaio 2012, n. 24: 
              «  Art.  14-quinquies.  Decreto   di   apertura   della
          liquidazione 
              (In vigore dal 20 ottobre 2012) 
              1. Il giudice, se la domanda soddisfa  i  requisiti  di
          cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza  di  atti  in
          frode ai  creditori  negli  ultimi  cinque  anni,  dichiara
          aperta la procedura di liquidazione. Si applica  l'articolo
          10, comma 6. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
              a) ove non sia stato nominato  ai  sensi  dell'articolo
          13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi  in  un
          professionista   in   possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
          di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
          di nullita', essere iniziate o proseguite azioni  cautelari
          o  esecutive  ne'  acquistati  diritti  di  prelazione  sul
          patrimonio oggetto di liquidazione da parte  dei  creditori
          aventi titolo o causa anteriore; 
              c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda
          e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore  svolga
          attivita'  d'impresa,  l'annotazione  nel  registro   delle
          imprese; 
              d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili
          o beni mobili registrati, la trascrizione  del  decreto,  a
          cura del liquidatore; 
              e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti
          parte  del  patrimonio  di  liquidazione,  salvo  che   non
          ritenga, in presenza di  gravi  e  specifiche  ragioni,  di
          autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni  di  essi.  Il
          provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
          a cura del liquidatore; 
              f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma  5,
          lettera b). 
              3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi
          equiparato all'atto di pignoramento. 
              4.  La  procedura  rimane  aperta  sino  alla  completa
          esecuzione del programma di liquidazione e, in  ogni  caso,
          ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni
          successivi al deposito della domanda. » 
              Si riporta di seguito l'articolo 25  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O., convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge
          7agosto 2012, n. 134: 
              « Art. 25. Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
              In vigore dal 12 agosto 2012 
              1. Allo scopo di vigilare sul corretto  utilizzo  delle
          agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero
          dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale
          Spesa  Pubblica  e  Repressione  Frodi  Comunitarie   della
          Guardia di Finanza, il quale  svolge,  anche  d'iniziativa,
          analisi,   ispezioni   e   controlli   sui   programmi   di
          investimento ammessi alle  agevolazioni.  A  tal  fine,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sottoscrive  un
          protocollo d'intesa con  il  Comandante  della  Guardia  di
          Finanza. 
              Per l'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  1,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
              a) si avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'
          previsti dall'articolo 8, comma 4,  lettere  a)  e  b)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
              b) possono accedere, anche  per  via  telematica,  alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
              2. All'attuazione  del  comma  1  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Gli oneri  relativi  alle  attivita'  ispettive  sui
          programmi di investimento oggetto di agevolazioni  concesse
          dal Ministero dello  sviluppo  economico,  anche  ai  sensi
          delle disposizioni abrogate di cui all'articolo  23,  comma
          7, sono posti a carico del Fondo, di cui  all'articolo  23,
          comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno. 
              4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266
          anche   tramite   analisi   strutturate   e    continuative
          sull'efficacia degli interventi agevolativi,  il  Ministero
          dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento,
          gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori  e
          valori-obiettivo. Di tale determinazione e'  data  adeguata
          pubblicita'  sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione
          anteriormente al termine iniziale  di  presentazione  delle
          domande  di  agevolazione  cui  i   predetti   impatti   si
          riferiscono. 
              5. I soggetti beneficiari degli interventi  di  cui  al
          presente decreto-legge si impegnano a fornire al  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  ai  soggetti  dallo   stesso
          incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti
          informatici, ogni informazione utile  al  monitoraggio  dei
          programmi  agevolati.  I  contenuti  e  le   modalita'   di
          trasmissione delle predette informazioni sono  individuati,
          tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei  singoli
          interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono,  con
          circolari  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con
          decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero
          dell'Economia e delle Finanze sono individuati i  contenuti
          minimi delle predette  informazioni  alla  luce  di  quanto
          stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio  del
          Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di  quanto
          previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  La  non  corretta  alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio  da  parte  dei  soggetti  beneficiari   degli
          interventi   comporta   per   l'impresa   inadempiente   la
          sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino
          delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  predetto
          sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento,
          la revoca del beneficio concesso. 
              6.  Per  consentire   un'adeguata   trasparenza   degli
          interventi  agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente
          decreto-legge,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico
          pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  delle
          iniziative oggetto di finanziamento a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2. » .