Art. 32 
 
 
         Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure 
 
  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in
particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti
tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della
presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  un  concorso  per  sviluppare  una  campagna   di
sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di
start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,
l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema
statistico nazionale (Sistan). 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui
all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della
valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per
eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente
decreto-legge. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. 
  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla
raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere
una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,
sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella
presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente
articolo. 
  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e
accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 
  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una  relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente
sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sulla   crescita   e
l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per
il sistema economico nazionale  in  relazione  agli  oneri  derivanti
dalle stesse disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventuali  modifiche
normative. La prima relazione successiva all'entrata  in  vigore  del
presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.