Art. 55 Punti di contatto europei 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee: a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010; b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.
Note all'art. 55: - Il testo degli articoli 36 e 13 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O., cosi' recita: «Art. 36 (Cooperazione tra autorita' nazionali competenti). - 1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. 2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali e comunitarie. 3. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare: a) convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali nel sistema; b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti; c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; d) assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza; f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41. 4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. 5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare. 8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.». «Art. 13 (Notifiche). - 1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. 2. Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione all'autorita' competente. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri. 4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.». - Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' recita: «Art. 6 (Punto di contatto). - 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di: a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. 2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove: a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5; b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate. 3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea. 4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata; c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. L'Autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). 6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.».